Art. 3 
 
            Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento 
           del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco 
 
  ((1. Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni  dall'estinzione  dell'incendio,  provvedono  a
rilevare le aree  percorse  dal  fuoco  e  a  rendere  disponibili  i
conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di  ogni  anno  alle
regioni e ai comuni interessati su apposito  supporto  digitale.  Gli
aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei
rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai
nuovi  soprassuoli  percorsi  dal  fuoco  rilevati,   l'immediata   e
provvisoria applicazione  delle  misure  previste  dall'articolo  10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353,  fino  all'attuazione,
da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma
2 del citato articolo 10. Il termine  di  applicazione  dei  relativi
divieti decorre dalla data di pubblicazione degli  aggiornamenti  nei
siti internet istituzionali.)) 
  2. Nel periodo di provvisoria  applicazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 10, comma 1, della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,
previsto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano   le
disposizioni e le sanzioni previste  dai  commi  3,  5,  6  e  7  del
medesimo articolo 10. 
  3. ((Con legge regionale sono disposte le misure  per  l'attuazione
delle  azioni  sostitutive  in  caso  di  inerzia  dei  comuni  nella
pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli  percorsi  dal
fuoco nel quinquennio precedente e delle relative  perimetrazioni  di
cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000,  n.  353.
Fino all'entrata in vigore delle predette  normative  regionali,  gli
elenchi))  definitivi  dei  soprassuoli  percorsi   dal   fuoco   nel
quinquennio  precedente  e  delle  relative  perimetrazioni  di   cui
all'articolo 10, comma 2, della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,
qualora non siano approvati dai comuni entro il  termine  di  novanta
giorni complessivamente previsti dalla  data  di  approvazione  della
revisione annuale del piano regionale di  previsione,  prevenzione  e
lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3  della
medesima legge n. 353 del 2000,  sono  adottati  in  via  sostitutiva
dalle   Regioni.   A   tal   fine   la   pubblicazione    finalizzata
all'acquisizione di eventuali osservazioni e' effettuata  ((nel  sito
internet istituzionale)) della Regione  e  si  applicano  i  medesimi
((termini previsti dal quarto  e  dal  quinto  periodo  del  medesimo
articolo 10, comma 2)). 
  4.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto
speciale ((e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano))
assicurano   ((il   monitoraggio   degli    adempimenti))    previsti
dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne
comunicano  gli  esiti  alle  Regioni,  ai  fini   della   tempestiva
attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3  ((del  presente
articolo,)) e ai Prefetti territorialmente competenti. 
  5. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3  e  10,  della
          legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge-quadro in materia  di
          incendi boschivi»: 
                «Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e
          lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le  regioni
          approvano il piano regionale per  la  programmazione  delle
          attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva  contro
          gli incendi boschivi,  sulla  base  di  linee  guida  e  di
          direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, dal  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per   il
          coordinamento della protezione civile, che si  avvale,  per
          quanto di rispettiva  competenza,  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, di seguito denominato "Dipartimento",  del  Corpo
          forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  di
          seguito denominata "Conferenza unificata". 
                2. Le regioni approvano il piano di cui  al  comma  1
          entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee
          guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1. 
                3.  Il  piano,  sottoposto   a   revisione   annuale,
          individua: 
                  a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
          l'incendio; 
                  b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
          rappresentate con apposita cartografia; 
                  c)  le  aree  a  rischio   di   incendio   boschivo
          rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata,
          con   l'indicazione   delle   tipologie   di    vegetazione
          prevalenti; 
                  c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto; 
                  d) i periodi a rischio di  incendio  boschivo,  con
          l'indicazione dei dati anemologici  e  dell'esposizione  ai
          venti; 
                  e) gli indici  di  pericolosita'  fissati  su  base
          quantitativa e sinottica; 
                  f) le azioni  e  gli  inadempimenti  agli  obblighi
          determinanti  anche  solo   potenzialmente   l'innesco   di
          incendio nelle aree e nei periodi  a  rischio  di  incendio
          boschivo di cui alle lettere c) e d), nonche' di incendi di
          interfaccia urbano-rurale; 
                  g)  gli  interventi  per   la   previsione   e   la
          prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi
          di monitoraggio satellitare; 
                  h) la consistenza e la  localizzazione  dei  mezzi,
          degli strumenti e delle risorse umane nonche' le  procedure
          per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; 
                  i) la consistenza e la localizzazione delle vie  di
          accesso e dei tracciati  spartifuoco  nonche'  di  adeguate
          fonti di approvvigionamento idrico; 
                  l)  le  operazioni  silvicolturali  di  pulizia   e
          manutenzione del  bosco,  con  facolta'  di  previsione  di
          interventi sostitutivi  del  proprietario  inadempiente  in
          particolare nelle aree a piu'  elevato  rischio,  anche  di
          incendi di interfaccia urbano-rurale; 
                  m)   le   esigenze   formative   e   la    relativa
          programmazione; 
                  n) le attivita' informative; 
                  o)  la   previsione   economico-finanziaria   delle
          attivita' previste nel piano stesso. 
                4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
          delegato per  il  coordinamento  della  protezione  civile,
          avvalendosi,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  del
          Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          del Corpo forestale  dello  Stato,  sentita  la  Conferenza
          unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le
          attivita' di emergenza per  lo  spegnimento  degli  incendi
          boschivi, tenendo conto  delle  strutture  operative  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane. 
                5. Nelle more dell'approvazione dei piani di  cui  al
          comma 1 restano efficaci, a  tutti  gli  effetti,  i  piani
          antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.» 
                «Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1.  Le
          zone boscate ed i pascoli i  cui  soprassuoli  siano  stati
          percorsi dal  fuoco  non  possono  avere  una  destinazione
          diversa da  quella  preesistente  all'incendio  per  almeno
          quindici anni. E' comunque  consentita  la  costruzione  di
          opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
          incolumita'  e  dell'ambiente.  In  tutti   gli   atti   di
          compravendita di aree e  immobili  situati  nelle  predette
          zone, stipulati entro quindici anni dagli  eventi  previsti
          dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
          vincolo  di  cui  al  primo  periodo,  pena   la   nullita'
          dell'atto. Nei comuni sprovvisti  di  piano  regolatore  e'
          vietata per dieci anni ogni edificazione  su  area  boscata
          percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni,  sui
          predetti soprassuoli, la realizzazione di  edifici  nonche'
          di strutture e infrastrutture finalizzate  ad  insediamenti
          civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi  in  cui
          detta realizzazione sia stata prevista in  data  precedente
          l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
          Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli,  le
          attivita' di  rimboschimento  e  di  ingegneria  ambientale
          sostenute  con   risorse   finanziarie   pubbliche,   salvo
          specifica autorizzazione concessa dalla direzione  generale
          competente in materia del Ministero dell'ambiente,  per  le
          aree naturali protette statali, o dalla regione competente,
          negli altri casi, per documentate  situazioni  di  dissesto
          idrogeologico e nelle situazioni  in  cui  sia  urgente  un
          intervento per la tutela di particolari valori ambientali e
          paesaggistici.  Sono  altresi'  vietati  per  dieci   anni,
          limitatamente ai soprassuoli delle  zone  boscate  percorsi
          dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresi', vietata,
          per tre anni, la raccolta dei prodotti  del  sottobosco.  I
          contratti che costituiscono diritti reali di  godimento  su
          aree e immobili situati nelle zone di cui al primo  periodo
          stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi,  a  cura
          dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  trenta  giorni  dalla
          registrazione,  al  prefetto   e   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale competente. La  disposizione
          di cui al periodo precedente si applica anche con  riguardo
          ai contratti  di  affitto  e  di  locazione  relativi  alle
          predette aree e immobili. 
                1-bis. La disposizione di cui al  primo  periodo  del
          comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto,
          anche  tentato,  di  estorsione,  accertato  con   sentenza
          definitiva, quando la violenza o la minaccia e'  consistita
          nella  commissione  di  uno  dei  delitti  previsti   dagli
          articoli 423-bis e 424 del codice penale e  sempre  che  la
          vittima   abbia   riferito   della   richiesta    estorsiva
          all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
                2. I comuni provvedono, entro  novanta  giorni  dalla
          data di approvazione del piano regionale di cui al comma  1
          dell'articolo 3, a censire,  tramite  apposito  catasto,  i
          soprassuoli   gia'   percorsi   dal    fuoco    nell'ultimo
          quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi  effettuati  dal
          Corpo forestale dello  Stato.  Ai  fini  di  cui  al  primo
          periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   del
          supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante  il
          Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o  da  altri
          soggetti muniti delle  necessarie  capacita'  tecniche.  La
          superficie  percorsa  dal  controfuoco  non   rientra   nel
          perimetro finale dell'incendio e in relazione ad  essa  non
          si applicano le sanzioni previste per le  aree  oggetto  di
          incendio. Il catasto e'  aggiornato  annualmente.  L'elenco
          dei predetti soprassuoli deve  essere  esposto  per  trenta
          giorni   all'albo   pretorio   comunale,   per    eventuali
          osservazioni. Decorso tale termine, i  comuni  valutano  le
          osservazioni presentate ed approvano,  entro  i  successivi
          sessanta giorni,  gli  elenchi  definitivi  e  le  relative
          perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli  elenchi  con
          la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti  di
          cui al comma 1 solo dopo  che  siano  trascorsi  i  periodi
          rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo
          comma 1. 
                3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
          soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai  sensi
          del comma 1 si applica  una  sanzione  amministrativa,  per
          ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e  non  superiore  a
          lire 120.000 e nel caso  di  trasgressione  al  divieto  di
          caccia sui medesimi soprassuoli  si  applica  una  sanzione
          amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
          a lire 800.000. Nel caso di  trasgressione  al  divieto  di
          pascolo di cui al presente  comma  e'  sempre  disposta  la
          confisca degli animali se il proprietario  ha  commesso  il
          fatto  su  soprassuoli  delle  zone  boscate  percorsi   da
          incendio  in  relazione  al  quale  il  medesimo  e'  stato
          condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di  cui
          all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. 
                4.  Nel  caso  di   trasgressioni   al   divieto   di
          realizzazione   di   edifici   nonche'   di   strutture   e
          infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti   civili   ed
          attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal  fuoco  ai
          sensi del comma 1, si applica l'articolo 20,  primo  comma,
          lettera c),  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47.  Il
          giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
          dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi  a  spese
          del responsabile. 
                5. Nelle aree e nei periodi  a  rischio  di  incendio
          boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
          dell'articolo 3, comma 3, lettera  f),  determinanti  anche
          solo potenzialmente l'innesco di incendio.  Nelle  medesime
          aree sono, altresi' obbligatori gli adempimenti individuati
          ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera  f),  il
          cui   inadempimento   puo'    determinare,    anche    solo
          potenzialmente, l'innesco di incendio. 
                6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma  5
          si applica la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
          20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in  cui
          il responsabile appartenga a una delle categorie  descritte
          all'articolo 7, commi 3 e 6. 
                7. In caso di trasgressioni  ai  divieti  di  cui  al
          comma 5 da parte di esercenti attivita'  turistiche,  oltre
          alla sanzione di cui al comma  6,  e'  disposta  la  revoca
          della  licenza,  dell'autorizzazione  o  del  provvedimento
          amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'. 
                8.  In  ogni  caso  si  applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 18 della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  sul
          diritto al risarcimento  del  danno  ambientale,  alla  cui
          determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute
          per la lotta attiva e la stima dei danni al  soprassuolo  e
          al suolo.».