Art. 4 
 
Misure  per  il  rafforzamento  delle  attivita'  di   previsione   e
                 prevenzione degli incendi boschivi 
 
  1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti  dall'articolo
3  della  legge  21  novembre  2000,  n.  353,  sono   trasmesse   al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri entro trenta giorni dalla  loro  ((approvazione)),  ((ai
fini della loro lettura sinottica da parte del)) Comitato tecnico  di
cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che,  al  riguardo,
((si esprime in forma non vincolante  ai  fini  del))  piu'  efficace
conseguimento  degli  obiettivi  di   prevenzione   stabiliti   dalla
legislazione vigente, ((ferma restando la  competenza  delle  regioni
per l'approvazione dei piani  come  previsto  dall'articolo  3  della
legge 21 novembre 2000, n. 353,)) anche in relazione agli  interventi
e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  possono  stipulare  con  il
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra
il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi  del  4  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  136  del  14
giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione
civile specificamente qualificato. 
  ((1-bis. Ai fini  delle  successive  revisioni  annuali  dei  piani
regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla  base  di
quanto espresso dal Comitato tecnico di  cui  all'articolo  1,  comma
2.)) 
  2. Nell'ambito della ((strategia nazionale per  lo  sviluppo  delle
aree interne del  Paese  (SNAI)  )),  una  quota  delle  risorse  non
impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, ((pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e  a
40 milioni di  euro))  per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  e'
destinata al finanziamento  in  favore  degli  enti  territoriali  di
interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree  interne
del Paese in cui  il  rischio  di  incendio  e'  elevato,  anche  con
riguardo alle aree naturali protette  di  cui  all'articolo  8  della
legge 21 novembre 2000, n. 353,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dalle classificazioni di carattere  regionale  elaborate  nell'ambito
dei ((piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni)), ai
sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000,  n.  353,  e  nel
rispetto delle competenze previste dall'articolo 4,  comma  5,  della
medesima  legge.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  comma  sono
realizzati anche  al  fine  di  dare  concreta  attuazione  a  quanto
previsto ((dai piani contro  gli  incendi  boschivi  approvati  dalle
regioni)) e sono informati al principio di  valorizzazione  e  tutela
del  patrimonio  boschivo  attraverso  azioni  e  misure  volte,  tra
l'altro, a contrastare l'abbandono di attivita' di  cura  del  bosco,
prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare
infrastrutture,  quali  vasche  di  rifornimento  idrico,  utili   ad
accelerare gli  interventi  di  spegnimento  degli  incendi,  vie  di
accesso e tracciati spartifuoco,  atti,  altresi',  a  consentire  il
passaggio dei mezzi di spegnimento, nonche' attivita'  di  pulizia  e
manutenzione delle  aree  periurbane,  finalizzate  alla  prevenzione
degli incendi.  ((Gli  interventi  di  cui  al  presente  comma  sono
orientati al principio fondamentale  di  tutela  degli  ecosistemi  e
degli  habitat)).  Al   fine   della   realizzazione   delle   opere,
l'approvazione del progetto definitivo((, corredato di una  relazione
geologica  sulle  probabili  conseguenze   in   termini   di   tenuta
idrogeologica del suolo interessato da incendi boschivi,)) equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed  urgenza  dei
lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi
e' effettuata a mezzo del coinvolgimento delle  Regioni  interessate,
nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione
((della SNAI)). All'istruttoria ((partecipano)) anche il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del
((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  ((il
Ministero delle politiche agricole)) alimentari e forestali,  nonche'
il Ministero dell'interno - Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
((il Ministero della transizione ecologica, in conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre  2000,  n.
353, e il  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e  agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)). Agli interventi
da realizzare si applicano le procedure di speciale  accelerazione  e
semplificazione di cui all'articolo 48 del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108. 
  3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse  di  cui  al
comma 2, sono ricompresi  anche  i  Comuni  localizzati  nelle  Isole
minori. 
  4.  I  Piani  operativi  nazionali  approvati   nell'ambito   della
programmazione dei fondi strutturali  2021/2027,  ((finalizzati  alla
sicurezza dei territori  e  all'incolumita'  delle  persone  e  degli
animali)), tengono conto dell'esigenza di dotare il  Corpo  nazionale
dei Vigili del  fuoco,  le  Forze  armate  e  le  forze  dell'ordine,
impegnate  nella  prevenzione  e  nello  spegnimento  degli   incendi
boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla  rilevazione
dei  focolai((,  in  particolare  di  droni  dotati  di  sensori,  di
videocamere ottiche e a infrarossi nonche' di radar, tenuto conto  di
quanto previsto dal  comma  2-ter  dell'articolo  4  della  legge  21
novembre 2000, n. 353)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 3 della  citata  legge  21
          novembre 2000, n. 353, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della citata
          legge 21 novembre 2000, n. 353: 
                «Art. 4 (Previsione  e  prevenzione  del  rischio  di
          incendi boschivi). - 1. L'attivita' di previsione  consiste
          nell'individuazione, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  3,
          lettere c), c-bis), d) ed e), delle aree e  dei  periodi  a
          rischio  di  incendio  boschivo  nonche'  degli  indici  di
          pericolosita'.   Rientra   nell'attivita'   di   previsione
          l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare  la
          lotta attiva di cui all'articolo 7. 
                2. L'attivita' di prevenzione consiste nel  porre  in
          essere azioni mirate a ridurre le  cause  e  il  potenziale
          innesco  d'incendio  nonche'  interventi  finalizzati  alla
          mitigazione  dei  danni  conseguenti.  A  tale  fine   sono
          utilizzati tutti  i  sistemi  e  i  mezzi  di  controllo  e
          vigilanza delle aree a rischio di cui  al  comma  1  ed  in
          generale le tecnologie per il monitoraggio del  territorio,
          conformemente alle direttive di cui all'articolo  3,  comma
          1, nonche' interventi colturali idonei volti  a  migliorare
          l'assetto   vegetazionale   degli   ambienti   naturali   e
          forestali. 
                2-bis. Gli interventi colturali di  cui  al  comma  2
          nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera  l),
          comprendono  interventi  di  trattamento  dei  combustibili
          mediante tecniche selvicolturali, inclusa  la  tecnica  del
          fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di  fuoco
          su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale
          appositamente addestrato  all'uso  del  fuoco  e  adottando
          prescrizioni e procedure operative preventivamente definite
          con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico  che
          provvede   all'istruttoria   del   Piano    nazionale    di
          coordinamento    per    l'aggiornamento    tecnologico    e
          l'accrescimento della capacita' operativa nelle  azioni  di
          previsione, prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi. 
                3. Le regioni programmano le attivita' di  previsione
          e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.  Possono  altresi',
          nell'ambito  dell'attivita'   di   prevenzione,   concedere
          contributi a  privati  proprietari  di  aree  boscate,  per
          operazioni di pulizia  e  di  manutenzione  selvicolturale,
          prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi
          boschivi. 
                4.    Le    regioni    provvedono    altresi'    alla
          predisposizione di apposite planimetrie relative alle  aree
          a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie
          competenze  in  materia  urbanistica  e  di  pianificazione
          territoriale,  tengono  conto  del  grado  di  rischio   di
          incendio boschivo del territorio. 
                5. Le province, le  comunita'  montane  ed  i  comuni
          attuano le attivita' di previsione e di prevenzione secondo
          le attribuzioni stabilite dalle regioni.» 
                «Art. 8 (Aree  naturali  protette).  -  1.  Il  piano
          regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per  le
          aree  naturali  protette  regionali,  ferme   restando   le
          disposizioni  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e
          successive modificazioni, un'apposita sezione, definita  di
          intesa con gli enti  gestori,  su  proposta  degli  stessi,
          sentito il Corpo forestale dello Stato. 
                2. Per i parchi naturali e le riserve naturali  dello
          Stato  e'  predisposto  un  apposito  piano  dal   Ministro
          dell'ambiente di intesa  con  le  regioni  interessate,  su
          proposta degli enti gestori,  sentito  il  Corpo  forestale
          dello Stato. Detto piano  costituisce  un'apposita  sezione
          del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3. 
                3. Le attivita'  di  previsione  e  prevenzione  sono
          attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette  di
          cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province,
          dalle  comunita'  montane  e   dai   comuni,   secondo   le
          attribuzioni stabilite dalle regioni. 
                4. Le attivita' di lotta attiva per le aree  naturali
          protette sono organizzate e  svolte  secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 7.». 
                - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  314,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                  «314.  Al  fine  di  rafforzare  ed   ampliare   la
          strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne  del
          Paese, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,
          comma 13, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come
          modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27
          dicembre 2017, n. 205, e' incrementata  di  60  milioni  di
          euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del  Fondo
          di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.». 
                - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  2,  del
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  recante  «Codice
          della protezione civile»: 
                «Art. 8 (Funzioni del Dipartimento  della  protezione
          civile  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri
          (Articolo 1-bis, comma  3,  legge  225/1992;  Articolo  107
          decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5
          e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
          4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge  152/2005)).
          - (Omissis). 
                2. Il Dipartimento della protezione civile  partecipa
          all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per  la
          definizione delle politiche di prevenzione strutturale  dei
          rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per
          la loro  attuazione.  A  tal  fine  la  rappresentanza  del
          Dipartimento della protezione  civile  e'  integrata  nelle
          commissioni, comitati  od  organismi  competenti,  comunque
          denominati,  di  rilevanza  nazionale   e   deputati   alla
          programmazione, all'indirizzo e al  coordinamento  di  tali
          attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a  cura
          delle autorita' competenti entro 90 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  Dipartimento
          della protezione civile esprime  pareri  e  proposte  sugli
          atti  e   i   documenti   prodotti,   in   materia,   dalle
          Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della
          medesima Amministrazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,   recante
          «Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 7 (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
          nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni). -
          (Omissis). 
                2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
          dei carabinieri esercita le seguenti funzioni: 
                  a) prevenzione e repressione delle frodi  in  danno
          della qualita' delle produzioni agroalimentari; 
                  b) controlli derivanti dalla normativa  comunitaria
          agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
          al  rispetto  della  normativa  in  materia  di   sicurezza
          alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere; 
                  c)  vigilanza,  prevenzione  e  repressione   delle
          violazioni compiute in danno dell'ambiente,  con  specifico
          riferimento  alla  tutela  del  patrimonio   faunistico   e
          naturalistico  nazionale  e  alla  valutazione  del   danno
          ambientale,  nonche'  collaborazione  nell'esercizio  delle
          funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; 
                  d)  sorveglianza  e  accertamento  degli   illeciti
          commessi in violazione delle norme  in  materia  di  tutela
          delle  acque  dall'inquinamento  e   del   relativo   danno
          ambientale; 
                  e)  repressione  dei  traffici  illeciti  e   degli
          smaltimenti illegali dei rifiuti; 
                  f) concorso nella prevenzione e  nella  repressione
          delle violazioni compiute in danno degli animali; 
                  g)  prevenzione  e  repressione  delle   violazioni
          compiute in materia di incendi boschivi; 
                  h)  vigilanza  e  controllo  dell'attuazione  delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  ambientale,   con
          particolare riferimento alla tutela delle foreste  e  della
          biodiversita' vegetale e animale; 
                  i) sorveglianza sui territori delle  aree  naturali
          protette di rilevanza nazionale e  internazionale,  nonche'
          delle altre aree protette  secondo  le  modalita'  previste
          dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
          confinanti con le predette aree; 
                  l) tutela e  salvaguardia  delle  riserve  naturali
          statali   riconosciute   di    importanza    nazionale    e
          internazionale, nonche' degli  altri  beni  destinati  alla
          conservazione della biodiversita' animale e vegetale; 
                  m)  contrasto   al   commercio   illegale   nonche'
          controllo del commercio internazionale e  della  detenzione
          di esemplari di fauna e di flora minacciati di  estinzione,
          tutelati ai sensi della Convenzione CITES,  resa  esecutiva
          con legge 19  dicembre  1975,  n.  874,  e  della  relativa
          normativa  nazionale,  comunitaria  e   internazionale   ad
          eccezione di quanto previsto agli  articoli  10,  comma  1,
          lettera b) e 11; 
                  n) concorso nel monitoraggio e  nel  controllo  del
          territorio  ai  fini   della   prevenzione   del   dissesto
          idrogeologico,   e   collaborazione    nello    svolgimento
          dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica; 
                  o) controllo del  manto  nevoso  e  previsione  del
          rischio   valanghe,   nonche'   attivita'   consultive    e
          statistiche ad essi relative; 
                  p) attivita' di  studio  connesse  alle  competenze
          trasferite con  particolare  riferimento  alla  rilevazione
          qualitativa e quantitativa delle risorse  forestali,  anche
          al  fine  della  costituzione   dell'inventario   forestale
          nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario  delle
          foreste, ai controlli sul  livello  di  inquinamento  degli
          ecosistemi forestali, al  monitoraggio  del  territorio  in
          genere  con   raccolta,   elaborazione,   archiviazione   e
          diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse  dal
          fuoco; 
                  q)  adempimenti  connessi  alla  gestione  e   allo
          sviluppo dei collegamenti  di  cui  all'articolo  24  della
          legge 31 gennaio 1994, n. 97; 
                  r)  attivita'  di  supporto  al   Ministero   delle
          politiche   agricole   alimentari   e    forestali    nella
          rappresentanza e nella  tutela  degli  interessi  forestali
          nazionali in sede comunitaria e internazionale  e  raccordo
          con le politiche forestali regionali; 
                  s) educazione ambientale; 
                  t) concorso al pubblico soccorso  e  interventi  di
          rilievo  nazionale  di  protezione  civile  su   tutto   il
          territorio  nazionale,  ad  eccezione   del   soccorso   in
          montagna; 
                  u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 
                  v) concorso  nel  controllo  dell'osservanza  delle
          disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
                  z)  Ferme  restando  le  attribuzioni   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi
          1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei  carabinieri
          ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le
          operazioni di spegnimento a terra  degli  incendi  boschivi
          nelle aree di cui all'articolo  7,  comma  2,  lettera  i),
          svolte   dalle   unita'   specialistiche   dell'Arma    dei
          carabinieri.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   48   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  «Governance
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime  misure
          di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
          al presente articolo. 
                2. E' nominato, per ogni procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali dell'Unione Europea. 
                4. In caso di impugnazione degli atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui  al  comma  1,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'affidamento  avviene  mediante   acquisizione   del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento.».