Art. 6 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni; 
    a) all'articolo 32-quater, dopo le  parole  «416,  416-bis»  sono
inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»; 
  ((a-bis)  all'articolo  423-bis,  primo  comma,  dopo  la   parola:
«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori dei casi di  uso
legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto,»; 
  a-ter) all'articolo 423-bis,  terzo  comma,  le  parole:  «su  aree
protette» sono sostituite dalle seguenti: «su aree o specie animali o
vegetali protette o su animali domestici o di allevamento»;)) 
    b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
      «Le pene previste dal presente articolo  sono  diminuite  dalla
meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera  per  evitare
che l'attivita' delittuosa venga  portata  a  conseguenze  ulteriori,
ovvero, prima della dichiarazione di  apertura  del  dibattimento  di
primo grado, provvede concretamente alla messa in  sicurezza  e,  ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 
      Le pene previste dal presente articolo  sono  diminuite  da  un
terzo alla meta' nei  confronti  di  colui  che  aiuta  concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella  ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o  nella  sottrazione  di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»; 
    c) dopo l'articolo 423-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo  quanto  previsto  dal
secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna  alla  reclusione
per un tempo  non  inferiore  a  due  anni  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del  rapporto
di  lavoro  o  di   impiego   nei   confronti   del   dipendente   di
amministrazioni  od  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a   prevalente
partecipazione pubblica. 
      La condanna per il reato di  cui  all'articolo  423-bis,  primo
comma,  importa  altresi'  l'interdizione  da  cinque  a  dieci  anni
dall'assunzione  di  incarichi  o  dallo   svolgimento   di   servizi
nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi. 
      Art. 423-quater  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e'  sempre  ordinata  la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto  o  il  profitto  del
reato e delle cose che servirono a commettere  il  reato,  salvo  che
appartengano a persone estranee al reato. 
      Quando,  a  seguito  di  condanna  per  il   delitto   previsto
dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto o il profitto del  reato  ed  essa
non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente  di
cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona
la disponibilita' e ne ordina la confisca. 
      I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi  nella
disponibilita' della pubblica amministrazione competente e  vincolati
all'uso per il ripristino dei luoghi. 
      La confisca non si applica nel caso  in  cui  l'imputato  abbia
efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.». 
  ((c-bis) all'articolo 425, numero 2), dopo le parole:  «industriali
o cantieri,» sono inserite le seguenti: «su aziende agricole,»)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 29, 31, 32-quater,
          423-bis e 425 del codice penale: 
                «Art. 29  (Casi  nei  quali  alla  condanna  consegue
          l'interdizione  dai  pubblici  uffici).   -   La   condanna
          all'ergastolo e la condanna alla reclusione  per  un  tempo
          non  inferiore  a  cinque  anni  importano   l'interdizione
          perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la  condanna
          alla reclusione per un  tempo  non  inferiore  a  tre  anni
          importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
          anni  cinque.  La  dichiarazione  di   abitualita'   o   di
          professionalita'  nel  delitto,  ovvero   di   tendenza   a
          delinquere, importa l'interdizione  perpetua  dai  pubblici
          uffici.» 
                «Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso  di
          un pubblico ufficio o di  una  professione  o  di  un'arte.
          Interdizione). - Ogni condanna  per  delitti  commessi  con
          l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti
          a una pubblica funzione, o ad un  pubblico  servizio,  o  a
          taluno degli uffici indicati nel  n.  3  dell'articolo  28,
          ovvero con l'abuso di una professione, arte,  industria,  o
          di un commercio o mestiere, o con la violazione dei  doveri
          a essi  inerenti,  importa  l'interdizione  temporanea  dai
          pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o  dal
          commercio o mestiere.» 
                «Art.  32-quater  (Casi  nei  quali   alla   condanna
          consegue  l'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione). - Ogni condanna per  i  delitti  previsti
          dagli articoli 314, primo  comma,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-bis,  319-ter,  319-quater,  320,  321,  322,
          322-bis, 346-bis, 353, 355,  356,  416,  416-bis,  423-bis,
          primo  comma,   437,   452-bis,   452-quater,   452-sexies,
          452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis,  640,  secondo
          comma, numero 1, 640-bis e  644,  commessi  in  danno  o  a
          vantaggio di un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque  in
          relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con
          la pubblica amministrazione.» 
                «Art.  423-bis  (Chiunque  cagioni  un  incendio   su
          boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati
          al rimboschimento,  propri  o  altrui,  e'  punito  con  la
          reclusione da quattro a dieci anni). - Se l'incendio di cui
          al primo comma e' cagionato per colpa,  la  pena  e'  della
          reclusione da uno a cinque anni. 
                Le pene previste dal primo e dal secondo  comma  sono
          aumentate se dall'incendio deriva pericolo  per  edifici  o
          danno su aree protette. 
                Le pene previste dal primo e dal secondo  comma  sono
          aumentate della meta', se  dall'incendio  deriva  un  danno
          grave, esteso e persistente all'ambiente. 
                Quando il delitto di cui al primo comma  e'  commesso
          con abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti
          allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e
          della lotta attiva contro gli incedi boschivi,  si  applica
          la pena della reclusione da sette a dodici anni. 
                Salvo che  ricorra  l'aggravante  di  cui  al  quinto
          comma,  le  pene  previste  dal  presente   articolo   sono
          diminuite dalla meta' a due terzi nei  confronti  di  colui
          che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
          portata  a  conseguenze  ulteriori,  ovvero,  prima   della
          dichiarazione di apertura del dibattimento di primo  grado,
          provvede concretamente  alla  messa  in  sicurezza  e,  ove
          possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 
                Le pene previste dal presente articolo sono diminuite
          da un terzo alla meta' nei confronti  di  colui  che  aiuta
          concretamente  l'autorita'   di   polizia   o   l'autorita'
          giudiziaria     nella     ricostruzione     del      fatto,
          nell'individuazione degli autori  o  nella  sottrazione  di
          risorse rilevanti per la commissione dei delitti.» 
                «Art.  425  (Circostanze  aggravanti).   - Nei   casi
          preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
          il fatto e' commesso: 
                1. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su
          monumenti, cimiteri e loro dipendenze; 
                2.  su  edifici  abitati  o  destinati   a   uso   di
          abitazione,  su  impianti  industriali  o  cantieri,  o  su
          miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri  manufatti
          destinati a raccogliere e condurre le acque; 
                3. su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 
                4. su scali  ferroviari  o  marittimi,  o  aeroscali,
          magazzini generali o altri depositi di merci o  derrate,  o
          su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
          combustibili;».