Art. 7 
 
              Altre misure urgenti di protezione civile 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  29  settembre
1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il  Dipartimento
della  protezione  civile,  ferma  restando  l'autonomia  scientifica
dell'INGV» sono sostituite dalle  seguenti:  «svolte  nel  quadro  di
accordi pluriennali attuati mediante  convenzioni  di  durata  almeno
biennale con il Dipartimento della protezione civile, in  conformita'
a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, ((del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1,)) ferma restando l'autonomia scientifica ((dell'Istituto)). Per lo
svolgimento di tali attivita', con le convenzioni  di  cui  al  primo
periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022,  l'ammontare
delle risorse assegnate all'INGV,  in  misura  non  inferiore  a  7,5
milioni  di  euro  annui,  e   le   modalita'   di   assegnazione   e
rendicontazione,  in  modo  da  agevolare  l'efficace  impiego  delle
medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a  valere
sulle risorse gia' disponibili a legislazione  vigente  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  2.  All'articolo  9  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-quinquies le  parole  «15  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»; 
    b) il comma 1-sexies e' sostituito dal seguente: «1-sexies.  Agli
oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo,  pari  a
7,5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 
  3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:  «al
31 ottobre 2023». ((In caso di risoluzione anticipata  dei  contratti
di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178  del
2020, e' consentita la stipula di nuovi contratti  al  solo  fine  di
sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di  cui
al medesimo comma 701)). All'onere  derivante  dalla  proroga  o  dal
rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato,  comprese  altre
forme  di  lavoro  flessibile,  ((di  cui   al   citato   comma   701
dell'articolo  1  della  legge  n.  178  del  2020)),  stipulati   in
attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari  a
14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno  2023,
si provvede mediante utilizzo delle risorse  finanziarie  residue  di
cui al comma 704 dell'articolo 1 della  medesima  legge  n.  178  del
2020,  disponibili  sul  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
Consiglio  dei   ministri.   Alla   compensazione   in   termini   di
indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a
euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  ((3-bis.  All'articolo  183,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola:  «meteorici»  sono
inserite le seguenti: «o vulcanici».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto legislativo 29  settembre  1999,  n.  381,  recante
          «Istituzione  dell'Istituto  nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti  di
          ricerca vigilati dal  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
                «Art. 2 (Attivita' dell'INGV). - (Omissis). 
                2. L'INGV e' componente del servizio nazionale  della
          protezione civile di cui  all'articolo  6  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e le attivita' di cui  alle  lettere
          a), relativamente  alla  valutazione  dei  rischi  e  della
          pericolosita', nonche' c), d)  ed  e)  del  comma  1,  sono
          svolte nel quadro di accordi pluriennali  attuati  mediante
          convenzioni di durata almeno biennale con  il  Dipartimento
          della protezione civile, in conformita' a  quanto  previsto
          dall'articolo 19, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia  scientifica
          dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attivita' con  le
          convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati,  a
          decorrere  dall'anno  2022,   l'ammontare   delle   risorse
          assegnate all'INGV, in misura non inferiore a  7,5  milioni
          di  euro  annui,  e  le   modalita'   di   assegnazione   e
          rendicontazione, in modo da  agevolare  l'efficace  impiego
          delle medesime da parte del Dipartimento  della  protezione
          civile,  a  valere  sulle  risorse   gia'   disponibili   a
          legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza
          del Consiglio dei ministri, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2 del
          citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                «Art. 19 (Ruolo della comunita' scientifica). - 1. La
          comunita'  scientifica  partecipa  al  Servizio   nazionale
          mediante  l'integrazione  nelle  attivita'  di   protezione
          civile di cui  all'articolo  2  di  conoscenze  e  prodotti
          derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia'
          disponibili,  che   abbiano   raggiunto   un   livello   di
          maturazione  e  consenso   riconosciuto   dalla   comunita'
          scientifica secondo le  prassi  in  uso,  anche  frutto  di
          iniziative   promosse   dall'Unione   europea    e    dalle
          Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca
          per la difesa dai disastri naturali. 
                2. La partecipazione di cui al comma  1  si  realizza
          mediante le seguenti attivita': 
                  a) attivita'  ordinarie  e  operative  condotte  in
          favore  delle  componenti  del   Servizio   nazionale   che
          includono, tra l'altro, il monitoraggio e  la  sorveglianza
          degli eventi, lo sviluppo  di  banche  dati  e  ogni  altra
          attivita' utile  per  la  gestione  delle  emergenze  e  la
          previsione e prevenzione dei rischi che  fornisca  prodotti
          di immediato utilizzo; 
                  b) attivita' di sperimentazione propedeutiche  alle
          attivita' di cui alla lettera a),  e  di  realizzazione  di
          contributi scientifici e di sintesi di  ricerche  esistenti
          utili a tal fine; 
                  c)   ricerca    finalizzata    propedeutica    alla
          realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di
          cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari; 
                  d)    collaborazione     nelle     attivita'     di
          predisposizione della normativa tecnica di interesse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73,  recante  "Misure  urgenti  connesse
          all'emergenza da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i
          giovani, la salute e i  servizi  territoriali"  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
                «Art. 9 (Proroga del  periodo  di  sospensione  delle
          attivita'  dell'agente  della  riscossione,   dei   termini
          relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in  plastica
          con singolo impiego e  del  termine  per  la  contestazione
          delle sanzioni connesse all'omessa  iscrizione  al  catasto
          edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni
          colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017). -  1.
          All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152,
          comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  le  parole:  "30  aprile"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 agosto". 
                1-bis.  Al  comma  1  dell'articolo   18-quater   del
          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:
          "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
          "fino al 31 dicembre 2021". 
                1-ter. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1-bis  del
          presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro  per  l'anno
          2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  77,
          comma 7, del presente decreto. 
                1-quater.  All'articolo  2,  comma  2,  del   decreto
          legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le  parole:  "svolte
          in  regime  di  convenzione  con  il   Dipartimento   della
          protezione civile" sono sostituite dalle seguenti:  "svolte
          in  coordinamento  con  il  Dipartimento  della  protezione
          civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV". 
                1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo  2,
          comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
          e'  assegnato  all'Istituto  nazionale   di   geofisica   e
          vulcanologia un contributo di 7,5 milioni di euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
                1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  1-quinquies
          del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2022,    si    provvede    mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica di cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. 
                1-septies.  Al  comma  5-ter  dell'articolo   2   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al secondo periodo, le parole:  "fino  all'an-no
          di imposta 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino
          all'anno di imposta 2023"; 
                  b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
          "Per l'anno  2021  i  soggetti  beneficiari  dell'esenzione
          dall'imposta municipale propria di cui al  secondo  periodo
          hanno diritto al rimborso  della  prima  rata  dell'imposta
          relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021". 
                1-octies.   Al   comma   2   dell'articolo   32   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  dopo
          le parole: "ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono  inserite
          le seguenti: "e nel  limite  massimo  complessivo  di  1,35
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023". 
                1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies  e
          1-octies, pari a 1,55 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
                2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
          e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione  nel
          periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
          medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
          versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli
          interessi di mora corrisposti ai  sensi  dell'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, nonche'  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma  1,
          del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
          accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel
          predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti
          di cui all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;  alle
          verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          effettuate   nello   stesso   periodo   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 153, comma 1,  secondo  periodo,
          del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
                3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre
          2019, n.  160,  le  parole:  "dal  1°  luglio  2021",  sono
          sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022". 
                4. All'articolo 160, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31  dicembre  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
                4-bis.  Al   comma   2   dell'articolo   28-bis   del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  le
          parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre  2021"  e  le  parole:  "50  per  cento"  sono
          sostituite  dalle   seguenti:   "70   per   cento,   previa
          certificazione del Commissario straordinario  relativamente
          all'effettivo avvio delle operazioni di recupero  nel  sito
          interessato". 
                5.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 379,9 milioni di euro per  l'anno  2021,  121,8
          milioni di euro per l'anno 2022 e 20,1 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e, in  termini  di  indebitamento  netto  e  di
          fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l'anno 2021,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 701 e 704,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   «Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
                701.  Per  l'accelerazione   e   l'attuazione   degli
          investimenti   concernenti   il   dissesto   idrogeologico,
          compresi quelli finanziabili tra le linee di  azione  sulla
          tutela del territorio nell'ambito del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome  di
          Trento e  di  Bolzano,  il  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e  i
          soggetti attuatori indicati nelle ordinanze  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile  possono,  sulla  base
          della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e  nel
          limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
          lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di  lavoro
          flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023, di
          personale  di  comprovata  esperienza  e   professionalita'
          connessa alla natura degli interventi.» 
                (Omissis). 
                «704. Per l'attuazione dei commi  da  701  a  703  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per  il  successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri,  con  una  dotazione  di  euro  35
          milioni per l'anno 2021.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2 luglio 2021, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana 2 agosto 2021, n. 183. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 «Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis). 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta di seguito  il  testo  dell'articolo  183,
          comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152 «Norme in materia ambientale»: 
                «Art. 183 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
                  (Omissis); 
                  n)  «gestione  dei  rifiuti»:   la   raccolta,   il
          trasporto,  il  recupero,  compresa  la   cernita,   e   lo
          smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediari. Non  costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, selezione e deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e
          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine
          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente
          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi
          li hanno depositati;».