((Art. 7 bis 
 
   Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali 
 
  1. Per gli addetti ai  lavori  agricoli  e  forestali  assunti  con
contratti  di  diritto   privato   dalle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  per  l'esecuzione  in  amministrazione   diretta   dei   lavori
concernenti    le    opere    di    bonifica,    idraulico-forestali,
idraulico-agrarie,  di  gestione   forestale,   di   prevenzione   ed
estinzione  degli  incendi  boschivi  e  in   zone   di   interfaccia
urbano-rurale,  di   forestazione   e   agrarie-florovivaistiche   si
applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e  nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese  del  personale
delle pubbliche  amministrazioni,  i  relativi  contratti  o  accordi
collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni
pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello
territoriale per la stipulazione del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta di il testo dell'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1  del
          d.lgs. n. 80 del 1998)). - (Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.».