((Art. 7 ter Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge, le regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprieta' del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. 2. Al fine di individuare i siti piu' idonei, le regioni possono avvalersi del contributo scientifico di universita' ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a disposizione di questi ultimi. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))