((Art. 7 ter 
 
Interventi delle regioni per  il  rimboschimento  compensativo  delle
                         superfici bruciate 
 
  1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge,
le regioni  possono  individuare,  nell'ambito  dello  stesso  bacino
idrografico e limitatamente ai  terreni  di  proprieta'  del  demanio
regionale, superfici  nude  ovvero  terreni  saldi  da  sottoporre  a
rimboschimento compensativo delle superfici bruciate. 
    
  2. Al fine di individuare i siti piu' idonei,  le  regioni  possono
avvalersi del  contributo  scientifico  di  universita'  ed  enti  di
ricerca utilizzando tutti  i  sistemi  di  rilevazione  e  analisi  a
disposizione di questi ultimi. 
    
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))