Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   2,   alla
realizzazione delle misure di lotta contro gli  incendi  boschivi  di
cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito
((del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),))  Missione  2,
componente 4,  specificamente  destinate  alla  realizzazione  di  un
sistema avanzato e integrato  di  monitoraggio  del  territorio,  nel
limite di 150 milioni di euro. In  sede  di  attuazione  del  PNRR  e
compatibilmente  con  le  specifiche  finalita'  dello   stesso,   il
Ministero della transizione ecologica valuta, di comune  accordo  con
le altre Amministrazioni interessate, la  possibilita'  di  destinare
ulteriori  fondi  del  PNRR  in  favore  delle  azioni  di  contrasto
all'emergenza incendi, ((ivi compresi)) gli interventi di  ripristino
territoriale ((, assumendo quale ambito prioritario  d'intervento  le
aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura  2000,
nonche'  le  aree  classificate   a   rischio   idrogeologico   nella
pianificazione di bacino vigente)). 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.