IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                                e con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 30  aprile  1962,  n.  283,  recante  la  disciplina
igienica per la produzione e la vendita delle sostanze  alimentari  e
delle bevande; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
«Depenalizzazione  dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25  giugno  1999,  n.
205»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  28  gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  190,  recante
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento  (CE)  n.
178/2002 che stabilisce i  principi  e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel  settore  della  sicurezza
alimentare»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  193,  recante
«Attuazione della  direttiva  2004/41/CE  relativa  ai  controlli  in
materia  di  sicurezza  alimentare  e  applicazione  dei  regolamenti
comunitari nel medesimo settore»  e,  in  particolare  l'art.  2  che
definisce le  autorita'  competenti  ai  fini  dell'applicazione  dei
predetti regolamenti; 
  Viste  le  «Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la   ristorazione
scolastica», approvate dalla Conferenza unificata il 29 aprile 2010 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010; 
  Viste  le  «Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la   ristorazione
ospedaliera e assistenziale», approvate dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano il 16 dicembre  2010  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero della salute» e, in particolare, l'art. 10, concernente  le
competenze della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione; 
  Viste  le  «Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la   ristorazione
ospedaliera pediatrica», approvate dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 18 dicembre 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  n.
38 del 16 febbraio 2015; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche'
per il riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e,  in  particolare,
l'art. 144,  comma  2,  recante  norme  in  materia  di  «Servizi  di
ristorazione», e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari; 
  Considerato che la gestione corretta della ristorazione collettiva,
coinvolgendo la popolazione di ogni eta', puo' svolgere un  ruolo  di
rilievo per l'acquisizione  di  sane  abitudini  alimentari,  fornire
indicazioni sull'educazione alimentare e rappresentare l'occasione di
promozione della salute; 
  Visto  il  decreto  10  marzo  2020,  con  il  quale  il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato  i
criteri ambientali minimi del servizio di ristorazione  collettiva  e
fornitura di derrate alimentari; 
  Considerato che: 
    nelle mense scolastiche, la  maggior  parte  delle  richieste  di
regimi dietetici particolari sono legate alla presenza di allergie ed
intolleranze alimentari nonche' ad altre patologie che necessitano di
alimentazione controllata e dedicata; 
    le diete di esclusione (in cui siano assenti singoli  alimenti  o
interi gruppi alimentari) devono essere fatte unicamente  sulla  base
di indicazione specifiche ed a seguito di un percorso diagnostico  ad
hoc, validato e documentato da prescrizione medica; 
    la somministrazione di diete per patologia  va  attenzionata  per
verificare  che  all'alunno  siano  effettivamente  proposti   piatti
contrassegnati per la sua identificazione; 
  Considerato, altresi', che la prescrizione medica non si  riferisce
alle diete per fini etici/culturali/religiosi; 
  Considerato  che  presso  il  Ministero  della  salute,   Direzione
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la  nutrizione,
con  decreto  dirigenziale  del  17  febbraio  2017,   e   successive
modificazioni, e' stato  istituito  un  tavolo  tecnico  composto  da
rappresentanti   del   Ministero   della   salute,   del    Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del
Ministero dell'istruzione,  del  coordinamento  delle  regioni  e  di
esperti del settore; 
  Sentito il parere del sopracitato tavolo tecnico nella riunione del
12 settembre 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  seduta  del  7
ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto,  al  fine  di  favorire  l'adozione  di
abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e per la
prevenzione   delle    patologie    cronico-degenerative    di    cui
l'alimentazione scorretta e' uno dei principali fattori  di  rischio,
sono definite e aggiornate le «Linee di indirizzo  nazionale  per  la
ristorazione ospedaliera, assistenziale  e  scolastica»,  secondo  lo
schema di cui al documento allegato al  presente  decreto  e  che  ne
costituiscono parte integrante. 
  2. Le linee di indirizzo di  cui  all'allegato  1,  evidenziano  il
ruolo  sanitario  della  ristorazione  collettiva  che,  pur  dovendo
rispettare i gusti e le  aspettative  degli  utenti,  ha  come  scopo
primario il miglioramento dello stato di salute della popolazione.