Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle indicazioni contenute nel
documento allegato con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.