Art. 10 Provvedimenti di ammissione e deroghe 1. Con il provvedimento di ammissione alla sperimentazione la Banca d'Italia puo' prevedere la deroga, anche parziale, a disposizioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni regolamentari ovvero a orientamenti di vigilanza o altri atti di carattere generale comunque adottati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2-sexies, del decreto.