Art. 12 Integrazioni al provvedimento di ammissione 1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione puo' essere integrato su istanza di parte o d'ufficio secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento e' di sessanta giorni. 2. Nel caso di procedimento avviato su istanza di parte, la domanda e' redatta utilizzando il modello di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente alle parti rilevanti. Si applicano le disposizioni del presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3, lettera b), 7 e 9. 3. Nel caso di procedimento avviato d'ufficio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la Banca d'Italia comunica al soggetto ammesso alla sperimentazione l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine indicato, il soggetto ammesso alla sperimentazione puo' presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di integrazione, entro cinque giorni dalla sua adozione, e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato. 4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorita' coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio.