Art. 13 
 
                    Proroga della sperimentazione 
 
  1. Il soggetto che intende chiedere una proroga  della  durata  del
progetto ammesso alla sperimentazione presenta richiesta motivata nei
termini e nelle forme indicate dagli articoli  11,  comma  2,  e  17,
comma 4, del regolamento sandbox. 
  2. La Banca  d'Italia  verifica  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'art. 17, comma 5, del  regolamento  sandbox,  entro  il
termine di conclusione ivi previsto. 
  3. Si applicano le disposizioni previste dal  presente  regolamento
per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo  quanto
previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere b) e c), 7 e 9.