Art. 13 Proroga della sperimentazione 1. Il soggetto che intende chiedere una proroga della durata del progetto ammesso alla sperimentazione presenta richiesta motivata nei termini e nelle forme indicate dagli articoli 11, comma 2, e 17, comma 4, del regolamento sandbox. 2. La Banca d'Italia verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 17, comma 5, del regolamento sandbox, entro il termine di conclusione ivi previsto. 3. Si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il procedimento di ammissione alla sperimentazione, salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 1 e 3, lettere b) e c), 7 e 9.