Art. 15 Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione 1. La Banca d'Italia puo' revocare d'ufficio l'ammissione alla sperimentazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera d), del regolamento sandbox. Il termine di conclusione del procedimento e' di sessanta giorni. 2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia informa le altre autorita' coinvolte prima di avviare il procedimento d'ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle altre autorita' comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento della Banca d'Italia. 3. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', la Banca d'Italia comunica al soggetto interessato l'avvio del procedimento. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero nel diverso termine in essa indicato, l'operatore puo' presentare proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni dalla sua adozione, e' comunicato alla segreteria tecnica del Comitato. 4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni o iscrizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del regolamento sandbox comporta la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.