Art. 15 
 
                  Revoca d'ufficio dell'ammissione 
                        alla sperimentazione 
 
  1. La Banca d'Italia  puo'  revocare  d'ufficio  l'ammissione  alla
sperimentazione nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, lettera  d),
del regolamento sandbox. Il termine di conclusione  del  procedimento
e' di sessanta giorni. 
  2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca  d'Italia  informa
le  altre  autorita'  coinvolte  prima  di  avviare  il  procedimento
d'ufficio. La revoca del provvedimento di ammissione presso una delle
altre autorita' comporta la decadenza dal corrispettivo provvedimento
della Banca d'Italia. 
  3.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze di celerita',  la  Banca  d'Italia  comunica  al
soggetto interessato l'avvio del  procedimento.  Entro  venti  giorni
dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, ovvero
nel diverso termine in essa  indicato,  l'operatore  puo'  presentare
proprie osservazioni. Il provvedimento di revoca, entro cinque giorni
dalla  sua  adozione,  e'  comunicato  alla  segreteria  tecnica  del
Comitato. 
  4. La revoca o la decadenza dalle autorizzazioni  o  iscrizioni  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del regolamento sandbox comporta
la decadenza dal provvedimento di ammissione alla sperimentazione.