Art. 16 Conclusione della sperimentazione 1. I soggetti ammessi alla sperimentazione, alla conclusione della stessa ed entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, trasmettono a quest'ultima il resoconto di cui all'art. 17, comma 1, del regolamento sandbox. 2. La Banca d'Italia da' comunicazione sul proprio sito internet dell'intervenuta conclusione del regime di sperimentazione.