Art. 4 Modalita' di comunicazione 1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni comunicazione tra la Banca d'Italia e i soggetti di cui all'art. 5 del regolamento sandbox e' effettuata tramite posta elettronica certificata («PEC»), o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, salvo i casi di oggettiva impossibilita' comprovata dall'operatore. 2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet gli indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le comunicazioni di cui al comma 1.