Art. 4 
 
                     Modalita' di comunicazione 
 
  1. Ai fini dei procedimenti previsti dal presente regolamento, ogni
comunicazione tra la Banca d'Italia e i soggetti di  cui  all'art.  5
del regolamento  sandbox  e'  effettuata  tramite  posta  elettronica
certificata  («PEC»),  o  altro  servizio  elettronico  di   recapito
certificato qualificato, salvo i  casi  di  oggettiva  impossibilita'
comprovata dall'operatore. 
  2. La  Banca  d'Italia  pubblica  sul  proprio  sito  internet  gli
indirizzi di posta elettronica utilizzabili per le  comunicazioni  di
cui al comma 1.