Art. 5 
 
            Domanda per l'ammissione alla sperimentazione 
                      e avvio del procedimento 
 
  1.  La  domanda  di  ammissione  alla  sperimentazione  e'  redatta
utilizzando il modello  pubblicato  sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia. 
  2. Nei casi in cui le attivita' descritte  nel  progetto  rientrano
nella competenza di piu' autorita' e presuppongono l'ammissione  alla
sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'art. 12,  comma
7, del regolamento sandbox,  la  domanda  di  ammissione  e'  inviata
contestualmente a tutte le autorita' coinvolte. 
  3. La Banca d'Italia, entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento, o  il
mancato avvio dello stesso quando: 
    a. la domanda non e' presentata secondo quanto previsto al  comma
1, ovvero non e' trasmessa secondo le modalita' previste all'art. 4; 
    b. la domanda redatta secondo il modello di cui  al  comma  1  e'
incompleta; 
    c. la  domanda  e'  sprovvista  di  uno  o  piu'  degli  allegati
obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1. 
  4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il  soggetto  istante
la facolta' di presentare una nuova  domanda,  purche'  nel  rispetto
dell'eventuale termine fissato dalle autorita' di vigilanza  a  norma
dell'art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.