Art. 5 Domanda per l'ammissione alla sperimentazione e avvio del procedimento 1. La domanda di ammissione alla sperimentazione e' redatta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. 2. Nei casi in cui le attivita' descritte nel progetto rientrano nella competenza di piu' autorita' e presuppongono l'ammissione alla sperimentazione presso ciascuna di esse ai sensi dell'art. 12, comma 7, del regolamento sandbox, la domanda di ammissione e' inviata contestualmente a tutte le autorita' coinvolte. 3. La Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento, o il mancato avvio dello stesso quando: a. la domanda non e' presentata secondo quanto previsto al comma 1, ovvero non e' trasmessa secondo le modalita' previste all'art. 4; b. la domanda redatta secondo il modello di cui al comma 1 e' incompleta; c. la domanda e' sprovvista di uno o piu' degli allegati obbligatori previsti dal modello di cui al comma 1. 4. Nei casi di mancato avvio, resta ferma per il soggetto istante la facolta' di presentare una nuova domanda, purche' nel rispetto dell'eventuale termine fissato dalle autorita' di vigilanza a norma dell'art. 9, comma 2, del regolamento sandbox.