Art. 6 
 
               Istruttoria e termine del procedimento 
 
  1. La Banca d'Italia, successivamente all'avvio  del  procedimento,
effettua  le  verifiche  previste  dal  regolamento  sandbox  e  puo'
richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti  o  integrazioni
della  domanda  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,   del   medesimo
regolamento. 
  2.  In  caso  di  mancata  trasmissione  dei  chiarimenti  o  delle
integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da
parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di
particolare complessita'  nel  maggior  termine  indicato,  la  Banca
d'Italia comunica al soggetto istante il  rigetto  della  domanda  ai
sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento sandbox. 
  3. Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia puo' formulare  al
Comitato o a singole autorita' o amministrazioni che ne  fanno  parte
una  richiesta  di  parere  su  specifici   profili   di   rispettiva
competenza. I termini di cui all'art. 13, comma  6,  del  regolamento
sandbox sono sospesi fino al  rilascio  del  parere  ovvero  fino  al
decorrere del termine di quarantacinque giorni per il suo rilascio. 
  4.  Fatte  salve  le  cause  di  sospensione  o  interruzione,   il
provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego  della
stessa, e' adottato entro il termine massimo previsto  dall'art.  13,
comma 6, del regolamento sandbox. 
  5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia  comunica
alle altre autorita' coinvolte: 
    il termine del proprio  procedimento  determinato  ai  sensi  del
comma 4. Il termine del procedimento presso la Banca d'Italia e' pari
all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti  presso  le
altre autorita'; 
    la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi
che  l'hanno  determinata.  L'interruzione  o  la   sospensione   del
procedimento presso una delle altre autorita' comportano il  medesimo
effetto per il procedimento presso Banca d'Italia. 
  6. Agli  interessati  sono  comunicate  le  date  di  inizio  e  di
conclusione della sospensione o interruzione e i motivi  che  l'hanno
determinata.