Art. 6 Istruttoria e termine del procedimento 1. La Banca d'Italia, successivamente all'avvio del procedimento, effettua le verifiche previste dal regolamento sandbox e puo' richiedere al soggetto istante eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del medesimo regolamento. 2. In caso di mancata trasmissione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte del soggetto istante della richiesta istruttoria, o nei casi di particolare complessita' nel maggior termine indicato, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento sandbox. 3. Nel corso dell'istruttoria, la Banca d'Italia puo' formulare al Comitato o a singole autorita' o amministrazioni che ne fanno parte una richiesta di parere su specifici profili di rispettiva competenza. I termini di cui all'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox sono sospesi fino al rilascio del parere ovvero fino al decorrere del termine di quarantacinque giorni per il suo rilascio. 4. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione, il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, e' adottato entro il termine massimo previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox. 5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica alle altre autorita' coinvolte: il termine del proprio procedimento determinato ai sensi del comma 4. Il termine del procedimento presso la Banca d'Italia e' pari all'eventuale maggior termine applicabile ai procedimenti presso le altre autorita'; la sospensione o interruzione del proprio procedimento e i motivi che l'hanno determinata. L'interruzione o la sospensione del procedimento presso una delle altre autorita' comportano il medesimo effetto per il procedimento presso Banca d'Italia. 6. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione e i motivi che l'hanno determinata.