Art. 7 Trasmissione della relazione al Comitato 1. Entro il termine di quarantacinque giorni, calcolati ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento sandbox e tenuto conto delle cause interruttive e sospensive, la relazione sintetica contenente gli esiti della valutazione tecnica e' trasmessa dalla Banca d'Italia alla segreteria tecnica del Comitato. 2. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox e' sospeso dalla data di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del Comitato fino alla data di scadenza del termine per la richiesta di convocazione della riunione del Comitato o, se convocata, alla data della riunione.