Art. 7 
 
              Trasmissione della relazione al Comitato 
 
  1. Entro il termine di quarantacinque giorni,  calcolati  ai  sensi
dell'art. 12, comma 3, del regolamento sandbox e tenuto  conto  delle
cause interruttive e sospensive, la  relazione  sintetica  contenente
gli esiti della valutazione tecnica e' trasmessa dalla Banca d'Italia
alla segreteria tecnica del Comitato. 
  2.  Il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento   previsto
dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox e' sospeso dalla  data
di trasmissione della relazione sintetica alla segreteria tecnica del
Comitato fino alla data di scadenza del termine per la  richiesta  di
convocazione della riunione del Comitato o, se convocata,  alla  data
della riunione.