Art. 8 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Il  provvedimento  di  ammissione  alla  sperimentazione,  o  di
diniego della stessa, e' comunicato  al  soggetto  istante  e,  entro
cinque  giorni  dalla  sua  adozione,  alla  segreteria  tecnica  del
Comitato. 
  2.  La  Banca  d'Italia  pubblica   sul   proprio   sito   internet
l'ammissione del soggetto istante alla sperimentazione. 
  3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia  comunica
senza   indugio   alle   altre   autorita'   coinvolte   gli    esiti
dell'istruttoria di propria  competenza  ai  fini  dell'ammissione  o
della mancata ammissione  alla  sperimentazione.  La  Banca  d'Italia
effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi  1  e  2
contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni  effettuate  dalle
altre autorita'. Il termine di  cinque  giorni  di  cui  al  comma  1
decorre dalla data di adozione  dell'ultimo  provvedimento  da  parte
delle autorita' coinvolte. 
  4.   Salva   la   manifesta   irricevibilita',    inammissibilita',
improcedibilita'  della  domanda,   in   caso   di   esito   negativo
dell'istruttoria, prima dell'adozione del  provvedimento  di  diniego
all'ammissione alla sperimentazione, la Banca  d'Italia  comunica  al
soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'istante  ha  diritto  di  presentare  per   iscritto   le   proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La  comunicazione
di cui al primo  periodo  sospende  il  termine  di  conclusione  del
procedimento,  che  ricomincia  a  decorrere  dieci  giorni  dopo  la
presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle  stesse,  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo.  In  caso   di
presentazione di osservazioni, nella  motivazione  del  provvedimento
finale e' data ragione del loro eventuale mancato  accoglimento,  con
specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi  ostativi  ulteriori
che sono conseguenza delle stesse. 
  5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'art. 13, comma 6,
del regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull'istanza di
ammissione alla  sperimentazione  non  equivale,  in  ogni  caso,  al
provvedimento di accoglimento dell'istanza.