Art. 8 Conclusione del procedimento 1. Il provvedimento di ammissione alla sperimentazione, o di diniego della stessa, e' comunicato al soggetto istante e, entro cinque giorni dalla sua adozione, alla segreteria tecnica del Comitato. 2. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet l'ammissione del soggetto istante alla sperimentazione. 3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, la Banca d'Italia comunica senza indugio alle altre autorita' coinvolte gli esiti dell'istruttoria di propria competenza ai fini dell'ammissione o della mancata ammissione alla sperimentazione. La Banca d'Italia effettua le comunicazioni e la pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 contestualmente alle comunicazioni e pubblicazioni effettuate dalle altre autorita'. Il termine di cinque giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento da parte delle autorita' coinvolte. 4. Salva la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' della domanda, in caso di esito negativo dell'istruttoria, prima dell'adozione del provvedimento di diniego all'ammissione alla sperimentazione, la Banca d'Italia comunica al soggetto istante, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. In caso di presentazione di osservazioni, nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione del loro eventuale mancato accoglimento, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse. 5. La mancata adozione, nei termini previsti dall'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox, di un provvedimento espresso sull'istanza di ammissione alla sperimentazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.