Art. 9 
 
               Numero massimo di progetti ammissibili 
 
  1. La Banca d'Italia puo' fissare il numero massimo di progetti  da
ammettere alla sperimentazione ai sensi dell'art.  9,  comma  2,  del
regolamento sandbox. 
  2. Nei casi di finestre temporali aperte anche  alla  presentazione
di progetti di attivita' oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera a), del regolamento sandbox, il numero massimo di
progetti e' distinto in classi omogenee. La Banca d'Italia  individua
le classi sulla base dei termini massimi di  conclusione  applicabili
ai sensi dell'art. 13, comma 6, del regolamento sandbox. 
  3.  La  sospensione  o  l'interruzione  dei  termini  di  uno   dei
procedimenti comporta lo stesso effetto per tutti i procedimenti.  In
caso di piu' classi, la sospensione o l'interruzione dei  termini  di
uno dei procedimenti comporta lo stesso effetto esclusivamente per  i
procedimenti relativi alla medesima classe. 
  4. Nei casi in cui la domanda di ammissione alla sperimentazione e'
valutata positivamente ma non puo' essere accolta  tenuto  conto  del
numero massimo di progetti ammissibili, il provvedimento  di  diniego
all'ammissione indica espressamente che il progetto  sara'  preso  in
considerazione nella finestra temporale successiva, salvo  il  ritiro
dell'istanza da parte dell'operatore.