Art. 2 Requisiti per l'iscrizione agli elenchi del Portale del reclutamento 1. Per l'iscrizione agli elenchi del Portale e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato. b) godimento dei diritti civili e politici; c) non essere in quiescenza; d) per i professionisti e' richiesta, inoltre, l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale comunque denominato, ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4; e) per gli esperti e' richiesta la comprovata esperienza almeno quinquennale; f) per il personale di alta specializzazione sono richiesti, inoltre, il possesso della laurea magistrale o specialistica, il possesso del dottorato di ricerca o un'esperienza professionale continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea; g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge. 2. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento dell'iscrizione e in quello della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'ordinamento vigente, o all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che accedono agli elenchi si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti. 5. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte degli iscritti di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito digitale indicato, ne' per eventuali disguidi telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 6. Non sono considerate valide iscrizioni agli elenchi a seguito di avvisi pubblicati dalle amministrazioni, inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente decreto.