Art. 3 Modalita' di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi professionali 1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene attraverso la previa registrazione al Portale. La registrazione e' gratuita e puo' essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'art. 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di autocertificazione, indicando: a) il cognome, il nome, il codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita; c) di essere cittadino italiano o dell'UE; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza), il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, unitamente ad un recapito telefonico; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale; h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; i) il possesso dei titoli previsti all'art. 2. Per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o che provvedera' a richiedere l'equiparazione l) il possesso di titoli di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'iscrizione all'albo o ordine professionale indicando per ciascuno le informazioni di cui alla precedente lettera i); m) la specializzazione posseduta o la professionalita' esercitata tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione posseduta o la professionalita' esercitata non siano corrispondenti a quelle previste nel portale, l'iscritto puo' contattare l'Ufficio titolare del procedimento. n) le comprovate e documentate esperienze professionali da valutare, come richiesto dall'avviso; o) la data di iscrizione all'albo o ordine professionale, la data di rilascio della prima attestazione o certificazione per i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero l'inizio dell'attivita' professionale per gli esperti per i quali non e' richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale; p) l'ambito territoriale nel quale e' disponibile ad essere impiegato; q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento negli elenchi. 4. Le amministrazioni si riservano di verificare la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 5. L'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria della procedura idoneativa di cui all'art. 5, del presente decreto, predisposta in relazione alle disponibilita' territoriali espresse dagli iscritti.