Art. 3 
 
Modalita' di iscrizione agli elenchi per il conferimento di incarichi
                            professionali 
 
  1. L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1, comma 5, lettera  a),
del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, avviene  attraverso
la previa registrazione al Portale. La registrazione  e'  gratuita  e
puo'  essere  realizzata  esclusivamente  mediante   i   sistemi   di
identificazione di cui all'art. 64,  commi  2-quater  (SPID,  CIE)  e
2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il
proprio  curriculum  vitae,   con   valore   di   autocertificazione,
indicando: 
    a) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
    b) il luogo e la data di nascita; 
    c) di essere cittadino italiano o dell'UE; 
    d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice   di
avviamento postale), il domicilio (se diverso  dalla  residenza),  il
proprio indirizzo PEC al  quale  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative  alla  presente  procedura,  unitamente   ad   un   recapito
telefonico; 
    e) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,  per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge o contrattuale; 
    h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata  in
giudicato  e  di  non  avere  in  corso  procedimenti   penali,   ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
    i) il possesso dei titoli previsti all'art. 2. Per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o  l'istituzione
che lo ha rilasciato e la data del conseguimento;  se  il  titolo  di
studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare  gli
estremi del provvedimento con il quale  il  titolo  stesso  e'  stato
riconosciuto equipollente al corrispondente  titolo  italiano  o  che
provvedera' a richiedere l'equiparazione 
    l)  il  possesso  di  titoli  di  studio  o  di  specializzazione
ulteriori rispetto a quelli  previsti  per  l'iscrizione  all'albo  o
ordine professionale indicando per ciascuno le  informazioni  di  cui
alla precedente lettera i); 
    m) la specializzazione posseduta o la professionalita' esercitata
tra quelle contenute nel portale. Nel caso in cui la specializzazione
posseduta o la professionalita' esercitata non siano corrispondenti a
quelle previste nel portale,  l'iscritto  puo'  contattare  l'Ufficio
titolare del procedimento. 
    n)  le  comprovate  e  documentate  esperienze  professionali  da
valutare, come richiesto dall'avviso; 
    o) la data di iscrizione all'albo o ordine professionale, la data
di  rilascio  della  prima  attestazione  o  certificazione   per   i
professionisti ai sensi della legge 14 gennaio  2013,  n.  4,  ovvero
l'inizio dell'attivita' professionale per gli esperti per i quali non
e' richiesta la previa iscrizione ad un albo o ordine professionale; 
    p) l'ambito territoriale  nel  quale  e'  disponibile  ad  essere
impiegato; 
    q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  3. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'inserimento negli elenchi. 
  4. Le amministrazioni si riservano  di  verificare  la  veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai  partecipanti  alla  procedura,  i
quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto  il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false  o  mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
  5.  L'elenco  di  cui  all'art.  1,  comma  5,  lettera   b),   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, coincide con la graduatoria  della
procedura  idoneativa  di  cui  all'art.  5,  del  presente  decreto,
predisposta in relazione alle  disponibilita'  territoriali  espresse
dagli iscritti.