Art. 5 Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a tempo determinato 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge, con cadenza almeno annuale, avvalendosi di FormezPA, una o piu' procedure idoneative, anche suddivise per professionalita' e specializzazione, di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Le procedure sono svolte con le modalita' digitali e semplificate di cui all'art. 10, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta. 2. Le graduatorie elaborate all'esito delle procedure di cui al comma 1 non danno diritto all'assunzione, ma ad esse consegue esclusivamente il diritto all'inserimento negli elenchi in ordine di graduatoria. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di cui al citato comma 1, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo dall'elenco composto all'esito della procedura di cui al presente articolo, esclusivamente in ordine di graduatoria. 4. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parita' di genere.