Art. 5 
 
Procedure idoneative per la formazione degli elenchi per assunzioni a
                          tempo determinato 
 
  1. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  svolge,   con   cadenza   almeno   annuale,
avvalendosi di FormezPA,  una  o  piu'  procedure  idoneative,  anche
suddivise per professionalita' e specializzazione, di cui all'art. 1,
comma 9, del decreto-legge legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.  Le  procedure  sono
svolte con le modalita' digitali e semplificate di cui  all'art.  10,
del  decreto-legge  1   aprile   2021,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  con  previsione
della sola prova scritta. 
  2. Le graduatorie elaborate all'esito delle  procedure  di  cui  al
comma 1  non  danno  diritto  all'assunzione,  ma  ad  esse  consegue
esclusivamente il diritto all'inserimento negli elenchi in ordine  di
graduatoria. 
  3.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, acquisita l'autorizzazione di  cui
al citato comma 1, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, possono
procedere alle assunzioni a tempo determinato attingendo  dall'elenco
composto all'esito della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,
esclusivamente in ordine di graduatoria. 
  4. Fermo restando l'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  le  commissioni  esaminatrici  delle  procedure  di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere.