Art. 6 Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicita' 1. Non e' consentito il conferimento a ciascun iscritto di piu' di un incarico per volta 2. Tutte le fasi delle procedure di cui al presente decreto sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. 3. All'atto della cessazione dall'incarico conferito mediante le procedure previste dal presente decreto, a qualsiasi titolo intervenuta, l'amministrazione registra sul portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione e' riportata negli elenchi generati ai sensi dell'art. 4. 3. In caso di risoluzione del contratto intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ultimo periodo, o nel caso siano intervenute due valutazioni negative, l'iscritto viene cancellato dal Portale e non puo' effettuare una nuova registrazione per l'anno successivo alla data della intervenuta risoluzione.