Art. 6 
 
  Limiti di conferimento degli incarichi e obblighi di pubblicita' 
 
  1. Non e' consentito il conferimento a ciascun iscritto di piu'  di
un incarico per volta 
  2. Tutte le fasi delle procedure di cui al  presente  decreto  sono
tempestivamente  pubblicate  sul  sito  istituzionale   di   ciascuna
amministrazione. 
  3. All'atto della cessazione dall'incarico  conferito  mediante  le
procedure  previste  dal  presente  decreto,   a   qualsiasi   titolo
intervenuta, l'amministrazione registra sul portale  la  valutazione,
positiva o negativa, relativa al professionista. Tale valutazione  e'
riportata negli elenchi generati ai sensi dell'art. 4. 
  3. In caso  di  risoluzione  del  contratto  intervenuta  ai  sensi
dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,
ultimo  periodo,  o  nel  caso  siano  intervenute  due   valutazioni
negative,  l'iscritto  viene  cancellato  dal  Portale  e  non   puo'
effettuare una nuova registrazione per l'anno  successivo  alla  data
della intervenuta risoluzione.