((Art. 1 bis 
 
           Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli 
                   per le persone con disabilita' 
 
  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste  dall'articolo
8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento  all'acquisto
di veicoli, i soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie
permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice  della
patente posseduta, ove essa contenga  l'indicazione  di  adattamenti,
anche di serie, per il veicolo agevolabile  da  condurre,  prescritti
dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo  119,  comma  4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  2.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.))