((Art. 1 ter 
 
Disposizioni  per  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  dei
         monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi  da
75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti: 
  «75.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente   elettrica
possiedono i seguenti requisiti: 
  a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; 
  b) assenza di posti a sedere; 
  c) motore elettrico di potenza nominale continua  non  superiore  a
0,50 kW; 
  d) segnalatore acustico; 
  e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti  di
cui al comma 75-quaterdecies; 
  f) la  marcatura  "CE"  prevista  dalla  direttiva  2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 
  75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica commercializzati in  Italia  devono  essere
dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su  entrambe  le
ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia'
in circolazione prima di tale data, e'  fatto  obbligo  di  adeguarsi
entro il 1° gennaio 2024. 
  75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a  75-vicies
bis,  i  servizi  di   noleggio   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating,  possono
essere attivati esclusivamente con  apposita  delibera  della  Giunta
comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al  numero  delle
licenze  attivabili  e  al  numero   massimo   dei   dispositivi   in
circolazione: 
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso; 
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati; 
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'. 
  75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a  motore  con
requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 
  75-quinquies.   I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a  75-vicies  ter,
sono equiparati ai velocipedi. 
  75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto  il  periodo
dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita'  lo
richiedano, i monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono circolare su strada pubblica solo se provvisti  anteriormente
di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce  rossa  fissa,
entrambe accese e  ben  funzionanti.  I  monopattini  elettrici  sono
altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi. 
  75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il  periodo
dell'oscurita',  il  conducente   del   monopattino   a   propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma  4-ter
dell'articolo  162  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  75-octies. I monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. 
  75-novies. I conducenti di eta' inferiore ai  diciotto  anni  hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 
  75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali,
di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi  trainare  da  un
altro veicolo. 
  75-undecies.  E'  vietata  la  circolazione   dei   monopattini   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   sui   marciapiedi.    Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la  conduzione  a  mano  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica.  E'  altresi'
vietato circolare contromano, salvo nelle  strade  con  doppio  senso
ciclabile. 
  75-duodecies.  I   conducenti   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle  braccia  e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le  mani,  salvo
che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi
indicatori di direzione. 
  75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
possono circolare esclusivamente  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali,  su  percorsi  pedonali  e
ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita'  ciclabile,  su
piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque
sia consentita la circolazione dei velocipedi. 
  75-quaterdecies.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica non possono superare il  limite  di  velocita'  di  6  km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il  limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di  cui  al  comma
75-terdecies. 
  75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle
aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali  aree,
garantendo  adeguata  capillarita',  privilegiando   la   scelta   di
localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree  possono  essere
prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche'  le  coordinate
GPS della loro localizzazione siano  consultabili  pubblicamente  nel
sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. 
  75-sexiesdecies.  Gli  operatori   di   noleggio   di   monopattini
elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa  del  parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono  altresi'  prevedere  l'obbligo  di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla  quale  si
desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via. 
  75-septiesdecies.  Gli  operatori  di   noleggio   di   monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo  con  i  comuni  nei
quali operano, adeguate campagne informative  sull'uso  corretto  del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni  digitali  per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando  tutti  gli  strumenti
tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole. 
  75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  da
75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 
  75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore  avente
requisiti diversi da quelli di cui  al  comma  75  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
400. 
  75-vicies. Alla violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione  di  cui
al  comma  75-quinquiesdecies  si  applica   la   sanzione   di   cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 
  75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni  dei
commi da 75 a 75-vicies  semel,  si  applicano  le  disposizioni  del
titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Si considerano in circolazione i  veicoli  o  i  dispositivi  di
mobilita' personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285
del 1992. 
  75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno  e
con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  apposita  istruttoria
finalizzata  alla   verifica   della   necessita'   dell'introduzione
dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile  contro  i
danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli
esiti dell'attivita'  istruttoria  di  cui  al  primo  periodo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione».))