Art. 10 
 
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
  modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti
correnti infruttiferi di  cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
relazione al fabbisogno finanziario, a  ciascuna  amministrazione  od
organismo titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel  rispetto
del sistema  di  gestione  e  controllo  delle  componenti  del  Next
Generation EU.». 
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  con  cui
sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione
della  Valutazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
dell'Italia»,   viene   aggiornato   sulla    base    di    eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi cui esse sono destinate. 
  3. La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio
UE-ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale
di Ripresa e  Resilienza  dell'Italia»,  unitamente  al  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui   al   comma   2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. 
  4. Laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni
ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del  regolamento  (UE)  2021/1060  ((del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24  giugno  2021.  Ove   possibile,   la   modalita'
semplificata  di  cui  al  primo  periodo  e'  altresi'  estesa  alla
contabilizzazione  e  alla  rendicontazione  delle  spese   sostenute
nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui  all'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.)) 
  5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle  relative
ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili,  in  aggiunta
agli  ordinari  criteri  previsti   dalla   normativa   di   settore,
stabiliscono ulteriori e  specifici  criteri  di  assegnazione  delle
risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi  previsti
dal   PNRR,   nonche'   i   relativi   obblighi   di    monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti dal ((regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)), anche
sulla base di apposite  linee  guida  da  emanarsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al  recupero  di
somme nei confronti ((delle regioni,  delle  province  autonome))  di
Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di
cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.
101. 
  7. ((All'articolo 64 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:)) «3-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta  di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini  che
accedono ai propri servizi in  rete.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica ((e la transizione digitale)) e'  stabilita
la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'  digitali
SPID, la carta di identita' elettronica  e  la  Carta  Nazionale  dei
servizi per consentire l'accesso delle imprese e  dei  professionisti
ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e  c)  utilizzano
esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'
elettronica   e   la   carta   Nazionale   dei   servizi   ai    fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line». 
  ((7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari).
- 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle
disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che  ai  fini  della  loro
funzionalita' necessitano di connessione alle infrastrutture  lineari
energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti  articoli
possono applicarsi  anche  alla  progettazione  degli  interventi  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione di tali infrastrutture, ove queste  siano  strettamente
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In  tali  casi,
il procedimento si svolge mediante unica conferenza di  servizi  alla
quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti,  pareri,  visti,  nulla   osta   e   intese   relativi
all'infrastruttura  ferroviaria  e  alle  opere  di  connessione.  La
determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del
progetto  ferroviario   e   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio delle opere di connessione  elettriche  in  favore  del
soggetto gestore dell'infrastruttura  lineare  energetica,  ai  sensi
degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di  pubblica
utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5,
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e  la  loro  localizzazione,  in  caso  di
difformita'  dallo  strumento  urbanistico  vigente,  ha  effetto  di
variante  con  contestuale  imposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo  al
soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica». 
  7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, dopo le  parole:  «finalizzati  a  garantire»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  limitatamente  alle  sole   infrastrutture   gia'   in
esercizio». 
  7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis  dell'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo  le  parole:
«da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' a  definire  i  tempi  di  adeguamento  a  dette
prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie». 
  7-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace   e   tempestiva
attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e  resilienza,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono   avvalersi
direttamente della societa' Cassa depositi e prestiti Spa  e  di  sue
societa' direttamente o indirettamente controllate per  attivita'  di
assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di  fondi  e
per attivita' ad esse connesse, strumentali o accessorie. I  rapporti
tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni,  anche
in relazione alla remunerazione dell'attivita' svolta, concluse sulla
base e in conformita' all'accordo quadro stipulato tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri
economici degli investimenti che concorrono a realizzare. 
  7-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  7-quinquies
nonche' al fine di rafforzare il  settore  del  venture  capital,  il
Ministero dello sviluppo economico,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dalla sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 19/04, concernente gli  orientamenti  sugli  aiuti  di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari
a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi  regolamenti
di gestione, quote o azioni di  uno  o  piu'  fondi  per  il  venture
capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per
il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per  il  venture
debt o di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a
condizione che altri investitori professionali, compresa la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale  di
promozione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  826,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il
30  per  cento  dell'ammontare  della  sottoscrizione  del  Ministero
medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione  della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal  fine  e'
autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro  delle  somme
iscritte in conto residui nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente  capitolo
di spesa dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata  legge  n.
145 del 2018. La normativa di  attuazione  recante  le  modalita'  di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le  conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del
fondo entro cinque anni  dalla  chiusura  anche  parziale  del  primo
periodo di sottoscrizione. 
  7-septies. Per le medesime finalita' di cui al  comma  7-quinquies,
limitatamente agli  strumenti  e  agli  interventi  in  favore  delle
piccole e medie imprese, le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono
avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale Spa. 
  7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:   «,   anche   per   evitare   qualsiasi   effetto
decadenziale».))