Art. 11 
 
Rifinanziamento della componente  prestiti  e  contributi  del  Fondo
                               394/81 
 
  1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «Rifinanziamento  e
Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2  investimento
5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal  PNRR,  sono
istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  le  seguenti
sezioni: 
    a) «Sezione Prestiti», per  la  concessione  di  finanziamenti  a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800  milioni  per
l'anno 2021; 
    b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo  72,
comma 1,  lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  con
dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni  per  l'anno  2021,  da
utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50  per  cento
dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato  concessi  a   valere   sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma. 
  2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma
1, lettera a),  sono  esentati,  a  domanda  del  richiedente,  dalla
prestazione  della  garanzia,  in  deroga  alla  vigente   disciplina
relativa  al  fondo  di  cui  all'articolo  2,   primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 
  3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  definisce  con  proprie  delibere
termini, modalita' e condizioni  per  la  realizzazione  della  linea
progettuale di cui al comma 1 in conformita'  ai  requisiti  previsti
per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della  decisione
di  esecuzione  del   Consiglio   relativa   all'approvazione   della
valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare: 
    a) la natura e la  portata  dei  progetti  sostenuti  che  devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241 ((del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021)),  e
garantire la conformita' agli orientamenti tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  dei  progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso  di  una  prova  di
sostenibilita', ai sensi  dell'articolo  17  del  ((regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2020)); 
    b) un elenco di esclusione e il  requisito  di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea; 
    c) il tipo di interventi sostenuti; 
    d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole  e  medie
imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'. 
  4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con  proprie
delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui  al
comma 1, lettera b), alla sezione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2  miliardi  di  euro
per l'anno 2021 si provvede a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.