Art. 12 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  progettazione  territoriale  e
                            investimenti 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art.   6-quater   (Disposizioni   per   il   rilancio    della
progettazione territoriale). - 1.  Per  rilanciare  e  accelerare  il
processo  di  progettazione  nei  comuni  delle   regioni   ((Umbria,
Marche,)) Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna, Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella  mappatura  aree
interne, in vista dell'avvio del ciclo  di  programmazione  2021/2027
dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  e
della partecipazione  ai  bandi  attuativi  del  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il  successivo
trasferimento all'Agenzia per la  coesione  territoriale,  il  "Fondo
concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale",  di
seguito  denominato  Fondo,   con   la   dotazione   complessiva   di
((161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e  145.363.657
euro  per  il  2022)).  Ai  relativi  oneri  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027 di cui  all'articolo  1,  comma  177,  della
((legge 30 dicembre 2020, n. 178)). 
      2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore  a  30.000  abitanti,  ((le  Citta'  metropolitane   e   le
Province,)) ricompresi nelle aree indicate al  comma  1,  sulla  base
delle classi  demografiche  e  secondo  l'assegnazione  di  cui  alla
Tabella A, allegata al presente decreto. 
      3. Le risorse del Fondo ((sono ripartite tra i  singoli  enti))
beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud  e  la  coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle
risorse specificate ((nella Tabella A allegata al presente decreto)).
Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa  a
bando, entro sei mesi dalla  pubblicazione  del  decreto  di  riparto
delle risorse, anche per il tramite di societa' in  house,  di  premi
per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le  procedure  di
evidenza pubblica di cui al ((capo IV del titolo VI  della  parte  II
del codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Il
trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del  bando.
Decorso il predetto termine di sei mesi,  le  risorse  non  impegnate
sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo
le modalita' e le garanzie stabilite nel  decreto  di  cui  al  primo
periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura  utile
ad ottenere il miglior impiego delle risorse. 
      4.  L'Autorita'  responsabile  della  gestione  del  Fondo   e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito  delle
proprie competenze, senza oneri ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni
utile supporto agli  enti  beneficiari  per  il  celere  ed  efficace
accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui  al  comma
3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6. 
      5. Il monitoraggio delle risorse di  cui  al  comma  3  avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario
che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'
identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno
accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3. 
      6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma
3,  gli  enti  beneficiari  verificano  che  esse  siano  coerenti  o
complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del
regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, ((e
siano state predisposte secondo apposite linee guida, in  materia  di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre  2021))
dall'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la
competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,
l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire
occasione di crescita professionale ai giovani ((e ad  accrescere  la
partecipazione delle donne  al  mercato  del  lavoro)).  Le  proposte
devono,  altresi',   privilegiare   la   vocazione   dei   territori,
individuare  soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici
regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto ((dell'abusivismo)), in ogni  caso  limitando
il consumo di suolo. Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di
carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o
di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del
decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica  di  cui   all'articolo   23   ((del   medesimo))   decreto
legislativo. 
      7.  Le  proposte  progettuali  selezionate  sono  acquisite  in
proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste  a  base  di
successive procedure strumentali alla loro concreta  realizzazione  o
utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad  avvisi  o
altre   procedure   di   evidenza   pubblica   attivate   da    altre
amministrazioni nazionali o ((dell'Unione europea)). 
      8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno  a  oggetto  i
lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di
appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei
successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante
avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed
economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da
sviluppare. 
  ((8-bis. Ove gli enti beneficiari, con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti,  abbiano  elaborato  un  documento   di   indirizzo   della
progettazione, le risorse di cui al comma 1  possono  essere  in  via
alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di studi di  fattibilita'  tecnica  economica,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, purche' coerenti con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo.)) 
      9. In attuazione dei commi 7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per
garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente
realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni
professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018. 
      10. L'Agenzia per la coesione territoriale,  in  collaborazione
con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo. 
      11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di
riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,
previa intesa ((in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)). 
      12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»; 
  ((12-bis. Al fine di consentire a tutti gli  enti  territoriali  di
condividere  la  programmazione  delle  politiche  per  la   coesione
territoriale,  all'articolo  10,  comma   4,   sesto   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  due  in  rappresentanza  delle
regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali". 
  12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione
del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di  favorire
una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte,  all'articolo  32
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera b), dopo le  parole:  "straordinaria  e  temporanea
gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche"; 
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) di  ordinare  alla  stazione  appaltante  che  i  pagamenti
all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano
disposti  al  netto  dell'utile  derivante  dalla   conclusione   del
contratto, quantificato  nel  10  per  cento  del  corrispettivo,  da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo"; 
  b)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  "in  via   presuntiva   dagli
amministratori,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle   stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),"; 
  c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente  eseguito
il contratto di appalto" e dopo le parole:  "gli  esperti  forniscono
all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle  imprese
che sulla medesima esercitano un  controllo  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle  indagini,  nonche'  alle
imprese dalle stesse controllate,"»;)) 
          b) e' allegata la seguente tabella: 
«Tabella A 
(Articolo 6-quater) 
(( 
 
=====================================================================
|                               | Importo complessivo da ripartire  |
|      Classi demografiche      |     tra gli enti beneficiari      |
+===============================+===================================+
|Fino a 1.000 abitanti          |          € 21.431.924,65          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Tra 1.001 e 5.000 abitanti     |          € 47.598.642,81          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Tra 5.001 e 10.000 abitanti    |          € 27.019.124,25          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Tra 10.001 e 20.000 abitanti   |          € 23.952.225,54          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Tra 20.001 e 30.000 abitanti   |          € 9.631.582,75           |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Province                       |          € 19.000.000,00          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Citta' metropolitane           |          € 7.000.000,00           |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Premialita' comma 3            |          € 5.881.675,00           |
+-------------------------------+-----------------------------------+
|Totale                         |         € 161.515.175,00          |
+-------------------------------+-----------------------------------+
 
  »; 
  1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV  annesso
al  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  e'  stato
gia' trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le   procedure   di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  8  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo  decreto.  Nella  trattazione  dei   procedimenti   di   sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente  comma  da'  precedenza,  su  ogni  altro   progetto,   agli
interventi di cui al citato Allegato IV annesso al  decreto-legge  n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del
2021.))