Art. 13 
 
                 Misure di agevolazioni per i comuni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La  misura  e'  altresi'
estesa  ai  territori  insulari  dei  comuni  di   Campo   nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza,  Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord, ((nonche' alle isole minori lagunari  e
lacustri.». 
  1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «ivi  compresi  i  servizi
turistici» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  le  attivita'  del
commercio, ivi compresa la vendita dei beni  prodotti  nell'attivita'
di impresa»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso.)) 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e'  fissato  al  ((31
dicembre 2021)).»; 
    b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e'  fissato  al  ((31
gennaio 2022)).»; 
  ((b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per  cento  delle  risorse  e'
assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno». 
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 140, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 15 febbraio 2022»; 
  b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 28 febbraio 2022». 
  2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».))