Art. 13 Misure di agevolazioni per i comuni 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La misura e' altresi' estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, ((nonche' alle isole minori lagunari e lacustri.». 1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i servizi turistici» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le attivita' del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa»; b) il secondo periodo e' soppresso.)) 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al ((31 dicembre 2021)).»; b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al ((31 gennaio 2022)).»; ((b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno». 2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 140, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022»; b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022». 2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».))