((Art. 13 ter 
 
            Disposizioni in materia di protezione civile 
                         nelle isole minori 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  per
l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di autorita'
territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato
codice, i sindaci dei comuni delle isole minori  sul  cui  territorio
hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente  in  forma
intercomunale,  istituire  un  apposito  organismo   consultivo   per
l'esercizio delle  attribuzioni  di  cui  al  citato  articolo  6.  I
sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono  designare  i
rappresentanti delle  rispettive  amministrazioni  e  possono  essere
supportati nelle attivita' di  cui  al  presente  comma  da  soggetti
dotati di competenze scientifiche tecniche e  amministrative  dirette
alla  identificazione  degli  scenari  di  rischio  connessi  con   i
rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
altro emolumento comunque denominato. 
  2. Per favorire il tempestivo intervento in vista  o  in  occasione
degli eventi emergenziali di cui  all'articolo  7  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, i comuni delle isole minori possono prevedere la  costituzione  di
un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  i  comuni  delle  isole
minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di
protezione civile, con il supporto della regione competente. 
  4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo e
all'eventuale costituzione del fondo di cui al  comma  2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci. 
  5. I sindaci dei comuni  delle  isole  minori,  il  cui  territorio
ricade in  ambiti  interessati  dal  rischio  vulcanico,  sentite  le
autorita' di protezione civile nazionale  e  regionale  e  le  locali
autorita'  marittime,   in   caso   di   crisi   vulcaniche   possono
regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine  di
assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini,  anche  in
riferimento  alle  capacita'  di  accoglienza  delle  isole   e   dei
rispettivi ambiti portuali. 
  6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.))