Art. 15 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                  di perequazione infrastrutturale 
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.   Al   fine   di   assicurare   il   recupero   del   divario
infrastrutturale tra  le  diverse  aree  geografiche  del  territorio
nazionale,  anche  infra-regionali,  nonche'  di  garantire  analoghi
livelli essenziali  di  infrastrutturazione  e  dei  servizi  a  essi
connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture
e   della   mobilita'   sostenibili,   sentite   le   amministrazioni
((competenti e le strutture)) tecniche del Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, effettua,  limitatamente  alle  infrastrutture
statali,  la  ricognizione  del  numero   e   della   classificazione
funzionale delle strutture sanitarie,  assistenziali  e  scolastiche,
nonche' del numero e dell'estensione, con indicazione della  relativa
classificazione   funzionale,    delle    infrastrutture    stradali,
autostradali, ferroviarie, portuali, ((aeroportuali e  idriche)).  Le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  gli
enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, anche
avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia  per  la
coesione   territoriale,   provvedono   alla    ricognizione    delle
infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale.  La
ricognizione effettuata dagli enti  locali  e  dagli  altri  soggetti
pubblici e privati ((e' trasmessa entro  il  30  novembre  2021  alle
regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  che  la
trasmettono)),  unitamente  a  quella  di  propria  competenza,   nei
successivi cinque giorni,  alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome ((e all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale)).
Questa  predispone  il  documento  di  ricognizione   conclusivo   da
comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    1-bis. All'esito della  ricognizione  di  cui  al  comma  1,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  per  gli  affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione
predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in
ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che
risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale
della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,
all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle
unita' produttive, e ((sono individuati)) i Ministeri competenti e la
quota di finanziamento con  ripartizione  annuale,  tenuto  conto  di
quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano  complementare  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,))  a  valere  sulle  risorse  del
fondo cui al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la  specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo
tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
    1-ter. Per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
supporto  tecnico-operativo  alle  attivita'  di   competenza,   puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e  192  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  limite  massimo  ((di
spesa)) di 200.000 euro per l'anno 2021. 
    1-quater. Entro trenta giorni ((dalla data di entrata  in  vigore
del decreto)) di cui al comma 1-bis,  ciascun  Ministero  competente,
assegnatario delle risorse di cui al  comma  1-bis  individua,  anche
sulla base di una proposta  non  vincolante  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, in un apposito Piano  da  adottare
con decreto del Ministro competente, ((di concerto)) con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  interventi   da
realizzare,  che  non  devono  essere  gia'  oggetto   di   integrale
finanziamento a valere  su  altri  fondi  nazionali  o  ((dell'Unione
europea)),  l'importo  del   relativo   finanziamento,   i   soggetti
attuatori,   in   relazione   al   tipo   e    alla    localizzazione
dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle
risorse annuali necessarie per  la  loro  realizzazione,  nonche'  le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione  delle  risorse  in
caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da  finanziare.
Gli interventi devono essere corredati, ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice  unico  di
progetto. Il Piano  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
    1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
    1-sexies. Agli oneri derivanti  ((dal  terzo  periodo  del  comma
1-ter)), pari a 200.000 euro per l'anno 2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».