Art. 16 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                     di Commissari straordinari 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un  triennio  dalla
prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del
31 dicembre 2024». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno
2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  ((Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;)) 
    b)  quanto  a  1.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
  ((2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma  2,  agli
ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di  cui  al
comma 1-bis»; 
  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   Ministro   per   le
infrastrutture e la mobilita' sostenibili, su proposta delle  regioni
interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali.
La proposta e' corredata da  un  piano  di  sviluppo  strategico  che
specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».)) 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
comma 8 e' abrogato. 
  ((3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  realizzazione,  entro
il 31 dicembre 2024, degli  interventi  di  adeguamento  della  pista
olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»  di  Cortina  d'Ampezzo,
l'amministratore delegato della societa' di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,   e'   nominato   commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4
del  citato  articolo  4  del  decreto-legge  n.  32  del  2019,   al
commissario straordinario sono altresi'  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta'  di  cui  all'articolo  3,   comma   2-bis,   del   predetto
decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta  alcun
compenso, gettone  di  presenza,  indennita'  comunque  denominata  o
rimborso di spese. 
  3-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
stabilita la quota percentuale del quadro economico degli  interventi
di cui al comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
supporto tecnico e la  tipologia  delle  spese  ammissibili.  Per  il
supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma  3-bis
si puo' avvalere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale
interessata,  nonche'  di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai
sensi del primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub-commissario,  da
determinare in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  carico
del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente
comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo
anagrafico,  finanziario,  fisico  e   procedurale,   devono   essere
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Gli interventi devono essere  identificati  dal  codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003, n. 3. 
  3-quater.   Alle   controversie   relative   alle   procedure    di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 3-bis si applicano  le  previsioni  dell'articolo  3,  comma
12-ter, del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  3-quinquies. Per  l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al  comma  3-bis  del  presente
articolo e'  riconosciuto  un  contributo  pari  a  complessivi  24,5
milioni di euro, di cui euro 500.000  per  l'anno  2021  ed  euro  12
milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a  garantire  il
completamento del finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
3-bis entro il 30 giugno 2022. 
  3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica
della  Funivia  Savona-San  Giuseppe  di  Cairo  per   garantire   il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali,  ai  lavoratori  di
cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
puo' essere concessa dall'INPS, dal 16 novembre  2021  al  31  agosto
2022, un'ulteriore indennita' pari al  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  comprensiva  della  relativa  contribuzione
figurativa, in  continuita'  con  l'indennita'  di  cui  al  medesimo
articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al
primo periodo, l'indennita' di cui  al  presente  comma  continua  ad
essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto
di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La  misura
di cui al presente  comma  e'  incompatibile  con  i  trattamenti  di
integrazione  salariale,  compresi  quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto  legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo  di  spesa
di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari
a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022,
si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  nello  stato   di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio  di  ferrovie,
tramvie extraurbane, funivie ed ascensori  in  servizio  pubblico  ed
autolinee non di competenza delle regioni. 
  3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Non  si
applicano le  previsioni  di  cui  all'articolo  2397,  primo  comma,
secondo periodo, del codice civile»; 
  b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi  di  ingegneria  e
architettura restano nella disponibilita'  della  societa'  che  puo'
svolgere direttamente i  suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  l'autorita'  di   Governo
competente in  materia  di  sport,  possono  essere  individuati  gli
interventi,  tra  quelli  ricompresi  nel  piano  predisposto   dalla
Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale  o  procedurale,  sottoposti  alla   procedura   di   cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». 
  3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, le parole: «definitivo  e  del  progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della  procedura  di
affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «posto  a  base  della  procedura  di
affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»; 
  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Le previsioni dell'articolo 48, comma  5,  primo,  terzo  e
quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo». 
  3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «e contabilizzate dal  direttore
dei lavori» sono inserite le seguenti: «, ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita'  del  direttore  dei  lavori   nel   libretto   delle
misure,».))