((Art. 16 ter 
 
Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 
 
  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.  La  pubblicazione
di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso
o bando di gara a seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico
puo' presentare un'offerta».))