Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel
  settore delle infrastrutture autostradali e idriche 
 
  1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma
3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:
((«relative all'anno 2020 e  all'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021  e  di  quelle  relative  a
tutte le annualita' comprese nel  nuovo  periodo  regolatorio»  e  le
parole:)) «non  oltre  il  31  luglio  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021». 
  ((1-bis.   Al   fine   di   accelerare   la   realizzazione   delle
infrastrutture autostradali e  l'effettuazione  degli  interventi  di
manutenzione  straordinaria,  nonche'  di  promuovere   l'innovazione
tecnologica  e  la  sostenibilita'  delle  medesime   infrastrutture,
l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale  di
cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del  comma  1  del
medesimo  articolo  13-bis,  anche  facendo  ricorso  alle  procedure
previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro  il
31 dicembre 2022. In caso di avvio  della  procedura  di  affidamento
della concessione secondo le modalita' di  cui  al  primo  periodo  e
nelle more del suo svolgimento, la societa' Autobrennero  Spa,  fermo
restando quanto previsto dal citato articolo  13-bis,  comma  2,  del
decreto-legge n. 148 del  2017,  provvede,  altresi',  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente  agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione  agli  anni  2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla
medesima   societa'   in   forza   della   delibera   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  1°  agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione  a  un  operatore  economico
diverso  dalla  societa'  Autobrennero  Spa  e   qualora   le   somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle  corrisposte  ai
sensi del secondo  periodo  del  presente  comma,  il  concessionario
subentrante provvede a versare l'importo  differenziale  direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme  dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione. 
  1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente
articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «La societa' Autobrennero  Spa  provvede  al  trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati
di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15
dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di
ciascuno degli anni successivi»; 
  b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  21  dicembre
2021».)) 
  2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle
autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti
effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni
di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla
data di entrata in vigore del presente decreto 
  ((2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1,  del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156,  le  parole:  «31  ottobre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dell'intervento
viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma
1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
nelle more della definizione  del  procedimento  di  revisione  della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo  35,  comma
1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei
progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica  Spa  relativi
al predetto intervento viario, previo pagamento di  un  corrispettivo
determinato avendo riguardo ai  soli  costi  di  progettazione  e  ai
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del  codice
civile. Per le finalita' di cui al primo periodo,  la  societa'  ANAS
Spa provvede ad acquisire preventivamente  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle  eventuali
integrazioni o modifiche da apportare ai predetti  progetti,  nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui
al primo periodo. 
  2-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,  quanto  a
35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e,  quanto  a  700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della  grave  crisi
derivante  dalle  complesse  problematiche  del  traffico   e   della
mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e  autostradale  della  regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025,  e'  assegnato  alla
societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno  2022
e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da  destinare  alla  redazione
della  progettazione  di  fattibilita'   tecnico-economica   relativa
all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1  via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il  comune  di
Ventimiglia. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-sexies.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   gestione   delle
autostrade statali in regime di concessione mediante  affidamenti  in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'  autorizzata  la
costituzione di  una  nuova  societa',  interamente  controllata  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
analogo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  riferimento
alla  societa'  di  cui  al  comma  2-sexies,  sono  definiti  l'atto
costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati  gli  organi  sociali
per il primo periodo di  durata  in  carica,  anche  in  deroga  alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  sono
stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile e sono definiti  i  criteri,  in
riferimento al mercato, per  la  remunerazione  degli  amministratori
investiti  di  particolari  cariche  da  parte   del   consiglio   di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice
civile, in deroga all'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto  e  le  successive
nomine dei componenti degli organi sociali sono  deliberate  a  norma
del codice civile. 
  2-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di  esercizio
del controllo analogo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies. 
  2-novies. La societa' di cui al comma  2-sexies  puo',  nei  limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  a  eccezione  delle  norme  che  costituiscono
attuazione  delle  disposizioni  delle   direttive   2014/24/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con  societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai   fini
dell'assistenza tecnica, operativa e  gestionale  nonche'  costituire
societa'  di  gestione  di  autostrade   statali   ovvero   acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le
procedure definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal
decreto di cui al comma 2-octies. 
  2-decies. A decorrere dalla data  di  acquisto  dell'efficacia  del
decreto di cui  al  comma  2-septies,  con  esclusivo  riguardo  alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa'  ANAS  Spa  sono  trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies. 
  2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  ANAS  S.p.A.
adotta sistemi di contabilita' separata per le attivita'  oggetto  di
diritti  speciali  o   esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nulla  osta  e  tutti   gli   altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti  dal  comma
4, e  per  ciascuna  attivita'».  Le  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente  sono  svolte  attraverso  il   contratto   di   programma
sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 
  2-duodecies. All'articolo 1,  comma  870,  secondo  periodo,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   le   parole:   «definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere» sono sostituite  dalle  seguenti:  «individua  le
opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato. 
  2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma  2,  lettera
b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non  hanno
provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  ad  avviare  ovvero  a  concludere  con   un
provvedimento  di   aggiudicazione   le   procedure   di   gara   per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in  liquidazione  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato   un   commissario
liquidatore. Con il decreto di  nomina  e'  determinato  il  compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri relativi al pagamento di tale  compenso  sono  a  carico  delle
societa' di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma  l'assegnazione  al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  delle
risorse gia' destinate alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'. 
  2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i quadri economici approvati a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9  per  cento
dello  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese  effettivamente  sostenute  da  parte  di  ANAS
s.p.a.,  stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'   con
obiettivo di efficientamento dei costi». 
  2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare
anche in piu'  fasi  e  per  successivi  aumenti  di  capitale  della
dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai  relativi  oneri  si
provvede: 
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento,
nel medesimo anno,  all'entrata  del  ilancio  dello  Stato,  di  una
corrispondente  somma  iscritta  in  conto  residui  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
  2-sexiesdecies. L'apporto di cui al  comma  2-quinquiesdecies  puo'
essere incrementato fino a  528  milioni  di  euro  per  l'anno  2021
mediante versamento, nel  medesimo  anno,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al  pertinente  capitolo  di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in  conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2-septiesdecies. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli
interventi urgenti per  la  messa  in  sicurezza  e  la  manutenzione
straordinaria delle strade comunali  di  Roma  capitale,  nonche'  di
rimuovere le situazioni di emergenza  connesse  al  traffico  e  alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti  dalle  condizioni  della
piattaforma  stradale  delle  strade  comunali,  Roma   capitale   e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita
convenzione con la societa' ANAS Spa,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza, per l'affidamento  di  tali  interventi,  da  realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la selezione degli operatori economici da  parte  della  societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  da  essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
su tali  accordi  quadro  ovvero  non  si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa'  ANAS  Spa
e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma
873,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  risorse   gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria  nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa  e  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5
milioni di euro.)) 
  3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i
compiti». 
  4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti
aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli
obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle
specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici
interessati.». 
  ((4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 516 e' sostituito dal seguente: 
  «516. Per la programmazione e  la  realizzazione  degli  interventi
necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della
siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza  dei
sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le  dispersioni  di
risorse  idriche,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
ecologica, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
cultura e dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30  giugno  2022
e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza nel settore idrico. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento  degli  interventi,  come  risultante  dal
monitoraggio di cui al comma  524.  Il  Piano  nazionale  e'  attuato
attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto  dello  stato  di
avanzamento degli interventi e  della  disponibilita'  delle  risorse
economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi,  approvati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sentiti
i Ministri della  transizione  ecologica,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze
e l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»; 
  b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti: 
  «516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui  al  comma  516  del
presente articolo e  della  sua  attuazione  per  successivi  stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione  delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
  a) ai fini della definizione del Piano nazionale di  cui  al  comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di  bacino  distrettuali,  gli
Enti di governo dell'ambito e gli altri enti  territoriali  coinvolti
trasferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla  definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di  priorita',  tenuto  anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da  soggetti  da
essa regolati; 
  b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci,  sulla
base di  indicatori  di  valutazione  degli  interventi,  nonche'  le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza  o  di
dichiarazioni mendaci; 
  c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi
ammessi al finanziamento negli stralci. 
  516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 17  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e  1°  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono  inseriti
nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono
attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei  medesimi
decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,  le
risorse economiche gia' disponibili alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal medesimo comma 516 sono  utilizzate,  tenuto  conto  dei
procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi
approvati con le modalita' stabilite dal  terzo  periodo  del  citato
comma 516»; 
  c) i commi 517 e 518 sono abrogati; 
  d) al comma 519, le parole: «di cui  alle  sezioni  "acquedotti"  e
"invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al Piano nazionale di cui al comma 516»; 
  e) il comma 520 e' sostituito dal seguente: 
  «520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e  12
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il  sostegno  e  le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi»; 
  f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi"  o  "Piano  acquedotti"
sulla base della  sezione  di  appartenenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»; 
  g) il comma 525 e' sostituito dal seguente: 
  «525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli  interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e dal  titolo  II  del  medesimo  decreto-legge,
nonche' dal comma 520  del  presente  articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  segnala  i  casi  di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza
del  soggetto  legittimato,  propone  gli  interventi  correttivi  da
adottare  per  il  ripristino,  comunicandoli  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previa diffida ad adempiere entro il termine  di  trenta  giorni,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55,  un  Commissario  straordinario  che  esercita  i
necessari poteri sostitutivi di  programmazione  e  di  realizzazione
degli interventi, e  definisce  le  modalita',  anche  contabili,  di
intervento. Il Commissario straordinario  opera  in  via  sostitutiva
anche per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
gestore  legittimato  a  operare.  Gli  oneri  per  i  compensi   dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di  nomina  e  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111». 
  4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la  sezione
"invasi"» sono soppresse. 
  4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo  6  della  legge  1°  agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti: 
  «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  provvede  alla
vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di  controllo   eseguite   dai
concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di
derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di  cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,
aventi le seguenti caratteristiche: 
  a) in caso di utilizzo della risorsa  idrica  con  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e  le  opere  comprese  tra  la  presa  e  la
restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche  e
di pompaggio e gli altri impianti industriali; 
  b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e le opere  successive  alla  presa,  sino  e
compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,  dissipare  o
disconnettere il carico idraulico di monte  rispetto  alle  opere  di
valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della  portata
derivata. 
  4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle  opere   di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai
concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e  le  funzioni
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle  regioni  e
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  di  accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241».))