Art. 3 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
  fissi 
 
  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail
Traffic  Management  System»,  ((di   seguito   denominato   «sistema
ERTMS»)), e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione
del sistema di segnalamento nazionale di classe «B» e  l'attrezzaggio
dei sottosistemi di bordo  dei  veicoli  con  il  sistema  ERTMS,  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022  al
2026, per finanziare i costi di implementazione del  ((sottosistema))
ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2
e 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento  dei  costi  di
sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su
reti  estere  dei  cosiddetti  «veicoli  tipo»,  fermi   macchina   o
sostituzione operativa dei mezzi di trazione. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento
degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al
sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di
Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto
12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre
2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di
immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale((, soltanto nel  caso
in cui)) detti interventi non risultino gia' finanziati dai contratti
di servizio in essere con lo Stato o le regioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per
gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono
essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della
riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di
effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini
dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con  i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema  ERTMS  di
terra.  L'efficacia  del  decreto  di  cui  al  presente   comma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 
  5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130 
  6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della
concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica. 
  7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea
ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di
esercizio relativo alla parte del tracciato che,  in  ambito  urbano,
((interseca il)) traffico veicolare ((e i)) passaggi  pedonali.  Agli
eventuali oneri derivanti dal disciplinare di  esercizio  di  cui  al
primo  periodo,  il  comune  di  Tirano  provvede  con   le   risorse
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «nell(('anno 2021)),» sono inserite le  seguenti:
«per il potenziamento delle attivita'  di  controllo  finalizzate  ad
assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'». 
  ((9-bis.  In  considerazione  degli  effetti  negativi  determinati
dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sui   fatturati   degli
operatori economici operanti nel  settore  del  trasporto  registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  a  fare  fronte  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione  degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai  sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo  37  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di  euro,
mediante  l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
amministrazione accertato  alla  data  del  31  dicembre  2020.  Alla
compensazione dei maggiori oneri,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di  euro  annui  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  delle  opere  connesse,   comprese   quelle   di
risoluzione delle interferenze,»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al
cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni  di  Bruzolo,
Bussoleno,  Giaglione,  Salbertrand,  San  Didero,  Susa  e  Torrazza
Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,  comprese
quelle di  risoluzione  delle  interferenze,  costituiscono  aree  di
interesse strategico nazionale»; 
  c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».))