Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di
apparenti anomalie»; 
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali
funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta
anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente
marino.»; 
      3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ricevuta»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»; 
    c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»; 
    d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale
in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali». 
  ((1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima
nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed
esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato
regolamento (UE) 2019/1239. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne
competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la
distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi
delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione
europea. 
  1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia
unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche'
per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di
assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'
riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un  contributo
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036. 
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede
per 8 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  12  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo
il comma 730 sono inseriti i seguenti: 
  «730-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  729,  per   nave
abbandonata si  intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata
l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non
registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura
concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga
in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli
obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per
l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita'  di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata
la nave. 
  730-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  729,  per  relitto  si
intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di  essa,
compresi gli arredi». 
  1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un  documento  di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano
generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)   e   con   gli
orientamenti europei in materia  di  portualita',  logistica  e  reti
infrastrutturali nonche' con  il  Piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica. Il DPSS: 
  a) definisce gli obiettivi di sviluppo  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come   delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,  retro-portuali
e di interazione porto-citta'; 
  d) individua i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e ferroviario con i singoli  porti  del  sistema  esterni
all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
  1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione  dell'Autorita'
di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al  parere  di  ciascun
comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i  quali  si
intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.  Il
documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). 
  1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle  Autorita'  di  sistema
portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali  e  retro-portuali,
individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e  specificati  nel
piano regolatore portuale (PRP), che individua  analiticamente  anche
le  caratteristiche  e  la   destinazione   funzionale   delle   aree
interessate  nonche'  i  beni  sottoposti  al   vincolo   preordinato
all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di  pubblica
utilita'  non  e'  prevista   dal   PRP,   il   vincolo   preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  327  del
2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-ter
della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree  portuali  sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree
retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3. 
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali
e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema  portuale,  che  vi
provvede mediante l'approvazione del  PRP.  La  pianificazione  delle
aree con funzione di interazione porto-citta' e'  di  competenza  del
comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione  del  parere
dell'Autorita' di  sistema  portuale.  Ai  fini  dell'adozione  degli
strumenti urbanistici relativi ai  collegamenti  infrastrutturali  di
ultimo  miglio  di   tipo   viario   e   ferroviario   nonche'   agli
attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'
del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
acquisizione  dell'intesa  dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Le
Autorita'  di  sistema   portuale   indicano   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni  le  aree
portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione  dei  punti
di scambio intermodale, nonche' le  aree  potenzialmente  destinabili
alla  costruzione  di  caselli  autostradali  funzionali  alle  nuove
stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano  tuttora  in  vigore  PRP
approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
  1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati  dal  DPSS,  ovvero,
laddove lo stesso non sia ancora stato approvato,  dai  vigenti  PRP,
anche se approvati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS»; 
  b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. I PRP di cui al comma 1-ter  sono  redatti  in  attuazione  del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  I  PRP  declinano  gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis. Nei porti di  cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'  istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
  a) adottato dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  b)  inviato  successivamente  per  il  parere,  limitatamente  alla
coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo; 
  c) approvato, esaurita la procedura di  cui  al  presente  comma  e
quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di  sistema  portuale  entro   quaranta   giorni   decorrenti   dalla
conclusione della procedura di VAS. 
  2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza  statale  e
rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati  dal
PRP, che individua, altresi', le caratteristiche  e  la  destinazione
funzionale delle aree interessate»; 
  d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
  «4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative  ai  porti
ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,  la  cui  competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le regioni  nel  cui  territorio  sono  ricompresi  gli  altri  porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la  struttura
del   PRP   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche   e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo   scalo   marittimo,   costituiscono   adeguamenti   tecnico-
funzionali   del   piano   regolatore   portuale.   Gli   adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che  si  esprime
entro  quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla   ricezione   della
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine,  il
parere si intende espresso positivamente»; 
  f)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documento   di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale». 
  1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, di cui  al  comma  1-septies  del  presente  articolo  non  si
applicano  ai  documenti  di  programmazione  strategica  di  sistema
approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-novies.  Le  regioni   adeguano   i   propri   ordinamenti   alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si
applicano nelle Regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.)) 
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle
infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al punto 7), dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»; 
      b) al punto 8), dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,
Porto Rifugio di Gela e  Porto  Isola  di  Gela  ((nonche'  Porto  di
Licata))»; 
  ((b-bis) al punto 15-bis), le  parole:  «e  Reggio  Calabria»  sono
sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline».)) 
  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,
all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro
per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla
realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per
aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al
traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5
milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021». 
  ((3-bis.  Su  tutto  il  territorio   nazionale   e'   vietata   la
circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a
servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o  gasolio
con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30  giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal
1°  gennaio  2024.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. 
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto  di  mezzi
su gomma ad  alimentazione  alternativa  da  adibire  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2035. 
  3-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi
di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e
delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di
utilizzo  delle  risorse.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti. 
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di
bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo». 
  ((4-bis. All'articolo 88, comma  1,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: «alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o
navi iscritte nei registri  nazionali  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito  ed  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere   nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del codice  della  navigazione  ed  imbarcato  sulle
unita' navali suddette». 
  4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le  parole:  «nominato  dal  Ministro  per  i  trasporti  fra  i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio
od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto
salvo  quanto  previsto   dal   comma   1-bis,   fra   i   funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un  periodo  di  tre
anni e rinnovabile per una sola volta»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Ai   fini   della   determinazione   del   trattamento   economico
riconosciuto  al  gestore  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214». 
  4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione
sui Laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla  Gestione
governativa navigazione laghi, necessario per garantire la  mobilita'
dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori
urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della
Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione  governativa  medesima  un
contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante
corrispondente riduzione, per  l'anno  2021,  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19-ter,  comma  16,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.)) 
  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e
2021»; 
      2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»; 
      3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020  al  31
dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di
aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20
per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del ((15 dicembre  2021)),
in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° gennaio  2021  e  il  ((15  dicembre  2021)),  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»; 
    b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate
a fini commerciali»; 
    c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»; 
    d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del
comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono
destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui
all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,
rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e ((della)) mobilita' sostenibili, da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione.». 
  ((5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a
corrispondere, al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle
mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
1  milione  di  euro  per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.)) 
  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  ((6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole:  «con  una  dotazione  di  10
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022»; 
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Delle  risorse
del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorita' di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti  di
economia  circolare,  di  favorire  l'innovazione  tecnologica  e  di
garantire la sicurezza del trasporto  marittimo,  le  amministrazioni
competenti    possono    autorizzare,    previa    caratterizzazione,
eventualmente  anche  per  singole  frazioni   granulometriche,   dei
materiali  derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali  e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di
cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e  all'articolo
5-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e  salvo  le  ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali  in  ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. 
  5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sono  adottate   le   norme   tecniche   che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di
ogni  loro  singola  frazione  granulometrica  secondo  le   migliori
tecnologie disponibili».))