((Art. 4 bis 
 
Disposizioni in materia di servizio  di  trasporto  pubblico  non  di
                      linea a mezzo di natanti 
 
  1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «le  autovetture  a  uso  di  terzi  di   cui
all'articolo 82, comma 5,  lettera  b),  del  medesimo  codice  della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»  sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' i natanti che svolgono  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
15 gennaio 1992, n. 21».))