Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 
 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le  parole  «ed  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264»  sono
soppresse; 
      2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di  sicurezza»
sono inserite le seguenti: «con le modalita'»; 
      3) alla lettera l), dopo le  parole  «n.  35  del  2011»,  sono
aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo  svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  del  medesimo  decreto
legislativo»; 
    b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.  Sono
trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli  uffici  speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e  6,
del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4
agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  280  del  2
dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al  sistema
di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,
con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo
14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa  con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  le
modalita' per la realizzazione e l'apertura  all'esercizio  di  nuovi
sistemi di trasporto a impianti fissi.»; 
    c) al comma 5,  le  parole  «comma  4,  lettere  a)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»; 
    d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla  Commissione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»
sono soppresse; 
    e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di  cui  42  di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di  cui  48  di
livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello  dirigenziale
generale»; 
    f) al comma 13, le parole «due posizioni  di  uffici  di  livello
dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni
di uffici di livello dirigenziale generale»; 
  2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal  personale  dell'A.N.A.S.»
sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  dal  personale,  con  compiti
ispettivi  o   di   vigilanza   sulle   infrastrutture   stradali   o
autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali». 
  3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione  all'esame  di
qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali  il  possesso  del  requisito
dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma  2,
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello
statuto, del regolamento di amministrazione  e  dei  regolamenti  che
disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo
le modalita'  previste  dall'articolo  12,  commi  8,  9  e  10,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  5. Gli Uffici speciali  trasporti  a  impianti  fissi,  di  seguito
USTIF,  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e il relativo personale, pari a  sei  unita'  di  livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree
funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di  area  II  e
sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ferme restando  le  38  posizioni  di  livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni  di  livello
dirigenziale non generale e 7.674  unita'  di  personale  delle  aree
funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211  di  area
I. Le risorse  umane  trasferite  includono  il  personale  di  ruolo
dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  a  tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  risulta
in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Al personale  non  dirigenziale  trasferito  ai
sensi  del  presente  comma  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore,  e  quelle  riconosciute   presso   l'amministrazione   di
destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore  del  regolamento  di
amministrazione  di  cui  al  comma  4,  al  personale   dirigenziale
trasferito ai sensi del presente comma  continuano  ad  applicarsi  i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
adozione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione  del  trattamento  economico
spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e  le
eventuali differenze sono a  carico  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie
sono allocate sul pertinente capitolo di spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  essere  trasferite
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali.  Tale  importo  considera  i
costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e
tiene conto delle voci retributive fisse e  continuative,  del  costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario  e  del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.  Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione  di  cui
al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF  continua  ad  essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati dal ((decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti))  4  agosto  2014,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014. 
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto, ad effettuare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di   cassa   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di  cui  al  primo  periodo  transitano
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi  e
passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima
data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali  provvedono  al  trasferimento
delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari  a
1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere  sulle
risorse  disponibili  nel  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a  697.985  euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  . 
  8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole  «il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali»; 
    b) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «La  Commissione  e'
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette  esperti  tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  Commissione  e'  composta  dal
Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da  un  suo  delegato,
che la presiede, da quattro esperti tecnici designati  dal  Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre  esperti  tecnici
designati  dal  Presidente  del  Consiglio   superiore   dei   lavori
pubblici»(( e le parole: «da un rappresentante dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali,» sono soppresse e, al secondo periodo)), le parole  «La
Commissione  e'  nominata  con  provvedimento  del   Presidente   del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La Commissione e' nominata con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e ((autostradali, nel rispetto del  principio
della parita' di genere»;)) 
    c) al comma 11, le parole «del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali». 
  9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  rinnovata
la composizione della Commissione permanente di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come  modificato  dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella
composizione esistente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.