Art. 7 
 
         Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti, anche  in  considerazione  degli  effetti  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del  Regno  Unito,  le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022. 
  2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma  della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  18
del   2020;   ((i   commissari   straordinari   possono   procedere))
all'adozione, per ciascun compendio  di  beni  oggetto  di  cessione,
anche  di  distinti  programmi   nell'ambito   di   quelli   previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Le
modifiche al programma, la  cui  durata  si  computa  dalla  data  di
modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del  termine
del primo programma autorizzato e possono  prevedere  la  cessione  a
trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o  parti  di
essi, perimetrati in coerenza  con  la  decisione  della  Commissione
europea.  Il  programma  predisposto  e   adottato   dai   commissari
straordinari in conformita' al piano industriale  di  cui  al  citato
articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione  europea
si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti  autorizzata  la
cessione diretta alla societa' di cui all'articolo 79,  comma  4-bis,
del decreto-legge n. 18 del  2020  di  compendi  aziendali  del  ramo
aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla societa'
in conformita' alla decisione della Commissione  europea.  A  seguito
della cessione totale o parziale  dei  compendi  aziendali  del  ramo
aviation, gli slot aeroportuali non  trasferiti  all'acquirente  sono
restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento  (CEE)  n.  95/93  del
Consiglio, del 18 gennaio 1993. E'  altresi'  autorizzata  l'autonoma
cessione, anche antecedentemente alla  modifica  del  programma,  del
marchio "Alitalia", da  effettuarsi  nei  confronti  di  titolari  di
licenze di esercizio  di  trasporto  aereo  o  di  certificazioni  di
operatore aereo, individuati  tramite  procedura  di  gara  che,  nel
rispetto delle  diposizioni  europee,  anche  in  materia  antitrust,
garantisca la concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del
marchio. La stima del valore dei  complessi  oggetto  della  cessione
puo' essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto  terzo
individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato  di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. A seguito della decisione  della  Commissione  europea  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sottoscrive  l'aumento  di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli  di  viaggio,
nonche' di voucher  o  analoghi  titoli  emessi  dall'amministrazione
straordinaria  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento  dei  complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'  erogato  esclusivamente
nell'ipotesi in cui  non  sia  garantito  al  contraente  un  analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura  pari  all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle
risorse sulla base di specifica  richiesta  dei  commissari  che  dia
conto  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma.  I  commissari
provvedono  mensilmente  alla  trasmissione  al   Ministero   di   un
rendiconto delle somme erogate ai sensi ((del presente comma)).  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»; 
  ((b-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli  occupazionali
e  del  reintegro  dei  servizi  esternalizzati,  quali  la  gestione
aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  annualmente  alle
Commissioni  parlamentari  competenti   sull'attuazione   del   piano
industriale e sul programma di investimenti  della  societa'  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti  di  capitale
deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro
il 31 marzo 2022».))