((Art. 7 bis Istituzione della Giornata nazionale «Per non dimenticare» 1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale «Per non dimenticare». 2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 le istituzioni che hanno competenza nel settore dei trasporti, nonche' le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alla sicurezza nel trasporto, alla centralita' del passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita di ogni singolo individuo. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))