Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento  funzionale  degli
                 edifici adibiti a uffici giudiziari 
 
  1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di  Bari,
nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, convocando la conferenza di servizi,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipa
obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un  rappresentante
del  Ministero  della  giustizia.  Nella  medesima  ((conferenza   di
servizi)), il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo 215 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
esprime il parere sul progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
trasmesso a cura  del  Commissario.  Il  parere  reso  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  in  deroga   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non
riguarda anche la valutazione di congruita' del costo. 
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso,  a  cura  del  Commissario,   ((altresi'))   all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di  valutazione
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13,
comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo  n.  152  del
2006. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2,  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, ((n. 32,  convertito,  con
modificazioni,)) dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli  esiti  della
valutazione ambientale sono  trasmessi  e  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi di cui al comma 1. Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
pubblico  e'  escluso  il  ricorso  all'inchiesta  pubblica  di   cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo
dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.  L'approvazione  del
progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed  edilizio,  l'intesa
tra Stato e regione, in ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti  e  comprende
il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici  ((di  cui
all'articolo)) 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  i
provvedimenti  di  valutazione  ambientale  e  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione  esplicita.  La   variante   urbanistica,   conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
con la localizzazione dell'opera. 
  4. In deroga all'articolo 27  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la verifica  del  progetto  definitivo  e  del  progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto
decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in  sede  di  approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica,  nonche'  a  quelle  impartite  in  sede   di
valutazione ambientale.  All'esito  della  verifica,  il  Commissario
straordinario  procede  direttamente  all'approvazione  del  progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo. 
  5. Il Commissario straordinario  puo'  procedere,  sulla  base  del
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   all'affidamento
congiunto dei livelli di progettazione successivi  e  dell'esecuzione
dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.  Laddove  si  rendano  necessarie  modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini  dell'approvazione  del  progetto
definitivo  e  alla  stessa   e'   chiamato   a   partecipare   anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il   progetto   alle   eventuali   prescrizioni   susseguenti    alle
determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza
di servizi. 
  6. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento  indette  per  la  progettazione  e  l'esecuzione   degli
interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a  supporto
di cui al presente articolo, si  applicano  le  previsioni  contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.