Art. 2 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28  maggio
2015. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  comunicano  al  Ministero  della   transizione
ecologica   il   nominativo   del   Soggetto    responsabile    della
programmazione regionale, nonche' dei soggetti  da  questo  abilitati
all'accesso  alla  piattaforma  ReNDiS   per   l'espletamento   delle
disposizioni, con relativo onere di comunicare  tempestivamente  ogni
successiva variazione. 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul
sito  del  Ministero  della  transizione  ecologica  degli   avvenuti
adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle  disposizioni,  le  regioni
procedono all'aggiornamento  dei  dati  relativi  alle  richieste  di
finanziamento   degli   interventi   di   mitigazione   del   rischio
idrogeologico gia' presentate seguendo le procedure e le modalita' di
cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto  aggiornamento,
le richieste gia' presentate si intendono ritirate. 
  4.  L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS  avviene  assicurando  il
principio di unicita'  dell'invio  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera gggg-bis del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  e
garantendo l'interoperabilita' con  il  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  5. I dati di avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale  degli
interventi, qualora  riferiti  a  interventi  finanziati  da  risorse
comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono  essere  trasmessi
al Sistema di monitoraggio nazionale cosi' come previsto dall'art. 1,
comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1,  comma  703,
lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. E' fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021  recante
il riparto e le modalita' di utilizzo delle  risorse  assegnate  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  il  finanziamento  di
interventi per la messa  in  sicurezza  del  Paese  in  relazione  al
rischio idrogeologico. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
per la registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 settembre 2021 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                     Il Sottosegretario di Stato 
                              Garofoli 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 

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