Art. 2 Abrogazioni e disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonche' dei soggetti da questo abilitati all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gia' presentate seguendo le procedure e le modalita' di cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste gia' presentate si intendono ritirate. 4. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera gggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e garantendo l'interoperabilita' con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 5. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale cosi' come previsto dall'art. 1, comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. E' fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2021 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2648