Art. 2 I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2022, alla contabilita' speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle risorse ad esse spettanti in corso d'anno a qualsiasi titolo - con esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita' - ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilita' speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.