Art. 2 
 
  I contributi di  cui  all'art.  1  debbono  essere  iscritti  dalle
regioni in specifici capitoli di spesa  dei  rispettivi  bilanci  per
essere versati, entro il 28 febbraio 2022, alla contabilita' speciale
intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso  la  Sezione
di tesoreria provinciale dello  Stato  di  Roma  dandone  contestuale
comunicazione all'ARAN. 
  In caso di omesso  versamento  da  parte  delle  regioni  entro  il
suddetto termine del 28 febbraio 2022, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere
alle  regioni  l'importo  dovuto  a  valere  sulle  risorse  ad  esse
spettanti in corso d'anno a  qualsiasi  titolo -  con  esclusione  di
quelle destinate al finanziamento  della  sanita'  -  ed  a  versarlo
direttamente  all'ARAN   mediante   accreditamento   sulla   predetta
contabilita'   speciale    n.    149726    dandogliene    contestuale
comunicazione.