IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni
che  riconosce  ai  soggetti  danneggiati  da  complicanze  di   tipo
irreversibile a causa di  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e
somministrazioni di emoderivati un indennizzo; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  che  ha
trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e  Bolzano
le competenze in materia di indennizzi riconosciuti  ai  sensi  della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  con  una  dotazione  di  50
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli  oneri
sostenuti dalle regioni per l'esercizio della  predetta  funzione  di
concessione degli indennizzi in favore dei  soggetti  danneggiati  da
complicanze  di  tipo   irreversibile   a   causa   di   vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di  emoderivati  di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210; 
  Considerato che il  citato  art.  1,  comma  821,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, prevede che il  fondo  sia  ripartito  tra  le
regioni  interessate  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione
al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti; 
  Viste  le  note  n.  1692/C2FIN/C7SAN  dell'11  marzo  2021  e   n.
4984/C7SAN dell'8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome ha formulato  una  proposta  di  riparto  del
fondo di cui al citato comma  821  che  tiene  conto  del  fabbisogno
derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla  base  del
monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli  anni
2015-2019; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 4 agosto 2021; 
  Ritenuto  di  dover  adempiere  a  quanto  stabilito  dalla   norma
succitata e procedere al riparto del fondo tra le regioni interessate
in proporzione del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2021, e' ripartito tra le regioni interessate  sulla  base
delle quote indicate nell'allegato 1. 
  2. Le quote di cui  al  comma  1  sono  erogate  alle  regioni  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  quale  concorso  agli  oneri
sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione
degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,  trasfusioni
e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, trasferita alle stesse  regioni  in  attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2701