IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in  particolare  l'art.
6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla  cessazione  del
divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
sportive, consente all'interessato di richiedere anche la  cessazione
degli  ulteriori  effetti  pregiudizievoli  conseguenti  al  divieto,
purche' abbia dato prova di effettiva e costante  buona  condotta,  e
abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le  quali
lo  svolgimento  di  lavori  di  pubblica  utilita'  a  favore  della
collettivita'; 
  Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre  1989,
n. 401, ultimo capoverso, che demanda  ad  un  decreto  del  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,
l'individuazione delle modalita' di svolgimento di lavori di pubblica
utilita',  consistenti  nella   prestazione   di   un'attivita'   non
retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,
le province e i comuni; 
  Ritenuto di dover dare attuazione al citato art.  6,  comma  8-bis,
della citata legge n. 401 del 1989; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  nella
riunione del 22 settembre 2021; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizioni ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'art.  6,  comma  8-bis,
della legge 13 dicembre  1989,  n.  401  individua  le  modalita'  di
svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita',  consistente  in  una
attivita' non retribuita svolta a favore della  collettivita'  presso
lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto  previsto
dall'art. 7. 
  2.  Il  presente  decreto  individua,  altresi',   i   termini   di
presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita' di cui al comma 1, da parte  dei  soggetti  gia'
destinatari del divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono
manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della  citata
legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta  al  Questore
di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli  derivanti  dal
medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6. 
  3. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche  dello  Stato,
le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i  lavori
di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della  legge
13 dicembre 1989, n. 401; 
    b) «Associazioni e enti»: le associazioni  e  gli  enti  operanti
negli ambiti di attivita'  di  svolgimento  dei  lavori  di  pubblica
utilita' che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune
interessato; 
    c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13  dicembre
1989, n. 401; 
    d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove  si  svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui  all'art.  6,
comma 1, della legge n. 401 del 1989; 
    e) «lavoro o lavori di pubblica utilita'»:  attivita'  lavorativa
consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore
della collettivita' presso lo Stato, le  regioni,  le  province  e  i
comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facolta'  di
richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.»,  di  cui  «comma
8-bis»; 
    f)  «Questore»:  il  Questore  territorialmente   competente   in
relazione  alla  sede  di  svolgimento;  dei  «lavori   di   pubblica
utilita'», di cui al «comma 8-bis»; 
    g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il  divieto
o, nel caso in cui  l'interessato  sia  stato  destinatario  di  piu'
divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo  di  tali  divieti,  al
quale e' rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione
degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».