IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma 8-bis, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purche' abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilita' a favore della collettivita'; Visto l'art. 6, comma 8-bis della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalita' di svolgimento di lavori di pubblica utilita', consistenti nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni; Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 22 settembre 2021; Emana il seguente decreto: Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita', consistente in una attivita' non retribuita svolta a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7. 2. Il presente decreto individua, altresi', i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' di cui al comma 1, da parte dei soggetti gia' destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma 8-bis del citato art. 6. 3. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401; b) «Associazioni e enti»: le associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attivita' di svolgimento dei lavori di pubblica utilita' che stipulano le convenzioni di cui all'art. 7 con il comune interessato; c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989; e) «lavoro o lavori di pubblica utilita'»: attivita' lavorativa consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facolta' di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-bis»; f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilita'», di cui al «comma 8-bis»; g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al Questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale e' rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».