Art. 2 
 
        Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro 
                        di pubblica utilita' 
 
  1. Il lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 1, comma 1,  puo'
essere svolto nei seguenti ambiti di attivita': 
    a)  a  favore  di  organizzazioni   di   assistenza   sociale   o
volontariato   operanti,   in   particolare,   nei    confronti    di
tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori  di
handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; 
    b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione
in caso di calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale  e
culturale, ivi compresa la collaborazione  ad  opere  di  prevenzione
incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo  e  forestale  o  di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo  e
di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; 
    c) di tutela della flora e  della  fauna  e  di  prevenzione  del
randagismo degli animali; 
    d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di  beni
del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville  e
parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle  Forze  armate  o
dalle Forze di polizia. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte  direttamente  presso
le amministrazioni che  hanno  sottoscritto  le  convenzioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti  che  hanno
stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.