Art. 2 Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' 1. Il lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 1, comma 1, puo' essere svolto nei seguenti ambiti di attivita': a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'art. 7, comma 1, ovvero presso le associazioni e enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.