Art. 3 
 
          Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro 
                        di pubblica utilita' 
 
  1. I soggetti che intendono  essere  ammessi  allo  svolgimento  di
lavori di pubblica utilita' per le finalita' di cui all'art. 1, comma
2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e
enti, secondo  il  modello  riportato  in  allegato  A)  al  presente
decreto. 
  2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero
le associazioni e enti comunicano, senza  ritardo  e  comunque  prima
dell'inizio della prestazione dell'attivita' lavorativa, l'ammissione
al lavoro di pubblica utilita' del soggetto interessato  al  Questore
competente e, se diverso, anche al Questore. 
  3. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere prodotta a decorrere dal
giorno  successivo  alla  data  di  cessazione  del  D.A.SPO.,  fermo
restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.