Art. 3 Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' 1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilita' per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle amministrazioni, ovvero alle associazioni e enti, secondo il modello riportato in allegato A) al presente decreto. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le amministrazioni, ovvero le associazioni e enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attivita' lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilita' del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore. 3. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.