Art. 4 Durata e modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' 1. Il lavoro di pubblica utilita' e' svolto nella misura di due ore al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a quattro ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a tre mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO. 2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' negli ambiti di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d). 3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attivita' prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformita' a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1. 4. L'attivita' prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere la dignita' della persona. 5. Le amministrazioni, le associazioni e gli enti sono tenuti all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.