Art. 4 
 
            Durata e modalita' di svolgimento del lavoro 
                        di pubblica utilita' 
 
  1. Il lavoro di pubblica utilita' e' svolto nella misura di due ore
al giorno per due giorni settimanali, cumulabili sino a  quattro  ore
al giorno per ogni settimana, per un  periodo  non  inferiore  a  tre
mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore  a  sei  mesi  di
durata del D.A.SPO. 
  2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano  nel  dettaglio  le
modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' negli ambiti
di attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d). 
  3. Le amministrazioni assicurano che lo svolgimento del  lavoro  di
pubblica utilita' avvenga nel rispetto delle  norme  e  delle  misure
necessarie a tutelare  l'integrita'  fisica  e  morale  dei  soggetti
interessati e che l'attivita' prestata  avvenga  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente decreto ed in  conformita'  a  quanto
stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1. 
  4.  L'attivita'  prestata  deve  svolgersi  in  modo  da  garantire
l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da  non  ledere
la dignita' della persona. 
  5. Le amministrazioni, le  associazioni  e  gli  enti  sono  tenuti
all'applicazione nei confronti dei  soggetti  ammessi  ai  lavori  di
pubblica utilita' delle disposizioni di cui al decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81.