Art. 5 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Le amministrazioni e le associazioni e enti  che  assicurano  lo
svolgimento dei lavori  di  pubblica  utilita'  di  cui  al  presente
decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attivita' e
delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi. 
  2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli  obblighi
di prestazione lavorativa e  del  regolare  svolgimento  del  lavoro,
comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilita'.
Le amministrazioni danno  comunicazione  dell'avvenuta  decadenza  al
Questore competente e se diverso, anche al Questore. 
  3. Il Questore competente e il  questore  possono  sempre  disporre
verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul  regolare  svolgimento
delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica
utilita'.