Art. 5 Attivita' di controllo 1. Le amministrazioni e le associazioni e enti che assicurano lo svolgimento dei lavori di pubblica utilita' di cui al presente decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attivita' e delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi. 2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro, comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilita'. Le amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al Questore competente e se diverso, anche al Questore. 3. Il Questore competente e il questore possono sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilita'.